L’erede ha diritto al rimborso spese per i miglioramenti

L’erede che effettua miglioramenti a un bene comune ha diritto al rimborso delle spese sostenute

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La questione sottoposta alla Corte sul diritto dell’erede al rimborso delle spese
Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione risponde alla questione se l’erede che effettua miglioramenti ad un bene comune ha diritto al rimborso delle spese sostenute o a una indennità pari all’aumento di valore.

Per giungere la soluzione della questione la Cassazione precisa che il coerede, il quale abbia apportato miglioramenti al bene ereditario da lui posseduto, non può invocare la disciplina dell’art. 1150 c.c., la quale attribuisce al terzo possessore di buona fede una indennità pari all’aumento di valore della cosa per effetto dei miglioramenti.

Tuttavia, l’erede, quale mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, ha il diritto ad ottenere un rimborso delle spese fatte per la cosa comune. E ciò dal momento che lo stato di indivisione riconduce all’intera massa i miglioramenti apportati dal coerede. Ne consegue che al momento dell’attribuzione delle quote l’apporto si ripartisce, insieme con le spese, tra i vari condividenti, secondo il principio nominalistico (Cass. n. 925/1979; n. 3247/2009; n. 16206/2013; n. 5135/2019).

I miglioramenti entrano a far parte del bene da dividere

La Corte di Cassazione ricorda inoltre che «Nel giudizio di divisione ereditaria di un bene riscontrato non divisibile, le migliorie apportate da uno dei condividenti vengono a far parte dello stesso per il principio dell’accessione» (Cass. n. 5527/2020). La conseguenza è che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene medesimo, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli.
Il valore di attribuzione del bene è quindi sempre quello effettivo, derivante dai miglioramenti o dallo stato deteriore di esso, il che esclude in radice la possibilità di ingiusti arricchimenti o depauperamenti.
Infine, precica la Corte, è del tutto indifferente che le spese siano state per un bene al possesso esclusivo di uno dei coeredi o per un bene oggetto di compossesso.

Cassazione civile, sez. VI – 2, ordinanza 17 gennaio 2023, n. 1207

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