Testamento

Il testamento è un negozio giuridico unilaterale, non recettizio, mortis causa, dal contenuto patrimoniale.

Si tratta pertanto di un atto di autonomia privata che consente ad una persona fisica di scegliere i suoi successori e di dividere tra loro il suo patrimonio, entro determinati confini dettati dalle norme (artt. 587-712)

Contenuto del testamento

Caratteristica fondamentale del testamento è il suo contenuto patrimoniale. Sotto tale aspetto può contenere:

  • l’istituzione di uno o più eredi, cioè di soggetti che siano destinatari dei beni a titolo universale
  • l’attribuzione di uno o più legati

Qualora contenga solo disposizioni a titolo di legato, gli eredi saranno designati in base alle norme che disciplinano la successione legittima.

Il testamento può comprendere anche disposizioni di natura non patrimoniale, che costituiscono il suo contenuto atipico, e la cui efficacia non viene meno anche in assenza di disposizioni patrimoniali. A tal proposito si possono menzionare:

  • la designazione di un tutore o protutore
  • il riconoscimento del figlio naturale
  • la riabilitazione dell’indegno
  • la nomina dell’esecutore testamentario o di un curatore speciale

Forme principali

Il testamento può essere redatto sotto varie forme, le principali sono:

  1. pubblico
  2. olografo
  3. segreto: non molto diffuso nella prassi, è scritto dal testatore o da un terzo, ma viene consegnato personalmente al notaio (che quindi non ne conosce il contenuto), il quale redige un semplice verbale di ricevimento.

Esistono infine altre forme di testamento utilizzabili in circostanze particolari e definiti testamenti speciali consentiti “quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie perché si trova in un luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d’infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni” (art-. 609 c.c.), o quando una persona, durante un viaggio in mare (art.611c.c.) o in aeromobile (art.616c.c.), vuole fare testamento

Testamento internazionale

Quando una persona fisica vuole redigere le sue ultime volontà in modo che queste siano efficaci anche all’estero senza che vi sia la necessità di apporre l’apostille o di procedere alla legalizzazione, può utilizzare la forma del testamento internazionale, introdotta dalla legge 29 novembre 1990, n. 387, la quale ha ratificato la convenzione di Washington del 26 ottobre 1973. Questa formatrova notevoli affinità col testamento segreto in quanto alle formalità da svolgere.

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