Come ottenere la propria quota o i beni dell’eredità

In questa pagina vedremo quali sono le azioni per ottenere la propria quota di beni dell’eredità nel caso in cui i beni siano ancora indivisi tra più eredi, nel caso in cui il testamento violi le quote di riserva o nel caso in cui i beni siano in possesso di terzi soggetti.

Oltre alle ipotesi di impugnazione del testamento, le altre cause che maggiormente interessano il diritto successorio sono quelle relative alla lesione della quota di legittima. Questa ipotesi si verifica quando un soggetto riceve per testamento una quota inferiore rispetto a quanto previsto per legge o addirittura non riceve alcuna quota (erede pretermesso).

Azione di divisione

L’azione di divisione si propone nel caso in cui vi siano più eredi che abbiano diritti su uno o più beni caduti in successione. All’apertura della successione, infatti, i beni appartengono a tutti gli eredi pro quota, realizzandosi un’ipotesi di comunione.

Se il singolo erede vuole sciogliere la comunione, e ottenere la propria quota di eredità, deve agire con una domanda di divisione. Nel corso del giudizio potrà eventualmente chiedere che gli vengano attribuiti in piena proprietà dei beni specifici.

L’azione di divisione deve proporsi nei confronti di tutti gli eredi (Cass. 21510/2019).

Azione di riduzione

Nell’ipotesi che il testamento violi le quote spettanti agli eredi legittimari (moglie, figlie e in alcuni casi gli ascendenti), la legge prevede una particolare azione giudiziaria, detta azione “di riduzione”, con lo scopo di far ottenere la quota di eredità loro riservata dalla legge (artt. 553 ss. c.c.).

Lo scopo dell’azione è quello di far dichiarare l’inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che eccedono la quota di cui il testatore poteva liberamente disporre, disposizioni che pertanto vengono “ridotte” per la parte necessaria a reintegrare la quota spettante al legittimario.

L’azione si prescrive nel termine ordinario di dieci anni.

Azione di petizione ereditaria

Un’altra azione importante da esperire quando non sia abbia il possesso dei beni caduti in successione è quella della petizione ereditaria (art. 533 c.c.). La petizione ereditaria è l’azione con la quale una persona che si assume erede domanda il riconoscimento della sua qualità di erede nei confronti di chiunque possieda in tutto o in parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno, con il fine di ottenere la restituzione dei beni medesimi.

L’azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni.

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