Accettazione dell’eredità e rinuncia

Dopo l’apertura della successione le persone chiamate dalla legge o dal testamento ad essere eredi hanno la facoltà di procedere all’accettazione dell’eredità del de cuius o di rinunciarvi.
Il termine stabilito dalla legge per accettare l’eredità è di 10 anni (art. 480 c.c.). Trascorso tale periodo la facoltà di accettare si prescrive.
È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.

A differenza dell’eredità, il legato non ha bisogno di accettazione, ma può essere rinunciato.

Accettazione espressa e tacita

Il nostro ordinamento prevede due diverse forme di perfezionamento dell’accettazione:

  • L’accettazione è espressa (art. 475 Codice Civile) quando il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata
  • L’accettazione è tacita (art. 476 Codice Civile) quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede

Al contrario dell’accettazione, la rinuncia all’eredità è un atto formale e, come tale, non ammette una revoca tacita.

Accettazione semplice o con beneficio di inventario

Per quanto riguarda gli effetti esistono due ulteriori distinzioni:

  • L’accettazione pura e semplice che determina la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede: in questo caso, l’erede è tenuto al pagamento dei debiti del de cuius anche per l’ipotesi in cui questi siano superiori all’attivo ereditario
  • L’accettazione con beneficio d’inventario (art. 484 Codice Civile) può essere solo espressa e si effettua con una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale: in questo caso il patrimonio del de cuius e quello dell’erede vengono tenuti distinti, e l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti

Accettazione presunta dell’eredità

È definita anche accettazione ex lege è un’accettazione pura e semplice prevista dalla legge nel caso in cui il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari e non provveda a redigere l’inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità. È ugualmente considerato erede puro e semplice il chiamato che dopo aver compiuto l’inventario non dichiari di accettare l’eredità con beneficio di inventario nel termine di quaranta giorni (art. 485 Codice Civile).

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