Donazione

La donazione è il contratto col quale una parte, per spirito di liberalità, ne arricchisce un’altra disponendo a favore di questa di un diritto o assumendo verso questa una obbligazione. Gli elementi che la caratterizzano sono quindi:

  • lo spirito di liberalità (c.d. animus donandi): che costituisce la causa di tutti i negozi liberali e non va confuso con i motivi individuali e contingenti che spingono il donante alla liberalità;
  • l’arricchimento, ossia l’incremento del patrimonio del donatario con corrispettivo depauperamento del donante.

Forma

La donazione deve essere stipulata con atto pubblico. In mancanza di questa forma, l’atto è nullo (art. 782 Codice Civile).

La forma dell’atto pubblico non è necessaria quando si effettua una donazione di modico valore. In questi casi è sufficiente la semplice consegna del bene.

Nel caso di donazione effettuata in occasione di un matrimonio (c.d. obnuziale), non è necessaria l’accettazione espressa, ma la liberalità non sarà efficace finché non sarà celebrato il matrimonio (art. 785 Codice Civile).

Impugnazione

La donazione si può impugnare per errore sul motivo della stessa, ma soltanto se il motivo risulti sull’atto e sia stato l’unico che ha determinato il donante a compiere la liberalità (art. 787 c.c.).

Collazione

Se la donazione è fatta a favore di figli e loro discendenti, o del coniuge, alla morte del donante sarà soggetta a collazione, il bene donato dovrà cioè essere imputato e calcolato nell’asse ereditario, in quanto è considerata dalla legge come un’anticipazione della futura eredità.

Revoca della donazione

Dopo che è stata accettata, la donazione può essere revocata soltanto per due gravi motivi (art. 800 Codice Civile):

  • per ingratitudine, quando il donante subisca ingiuria, tentato omicidio, calunnia o altri atti offensivi da parte del donatario (in questo caso, il donante ha tempo un anno dal giorno in cui scopre l’ingratitudine per revocare la donazione);
  • nel caso di sopravvenienza di un figlio del donante o nel caso in cui questi ignorasse l’esistenza di un figlio (si ha tempo 5 anni dal giorno della nascita o dal giorno in cui si è scoperto di avere un figlio per revocare la liberalità).

 

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