In caso di successione a mezzo di testamento la legge prevede delle quote di riserva per alcune categorie di eredi, detti legittimari (coniuge, figli e ascendenti), e una porzione della quale il de cuius può disporre liberamente, detta quota disponibile (artt. 536-572 cod. civ.). Queste quote rilevano anche nel caso di successione legittima, qualora il de cuius abbia disposto in vita del suo patrimonio mediante donazioni.
Per aiutare nella comprensione si utilizzeranno dei grafici che rappresentano l’intero patrimonio del soggetto che ha fatto testamento, dove le quote di riserva sono colorate di grigio e la quota disponibile è evidenziata in rosso:
Successione dei soli figli o del solo coniuge
Se il defunto lascia un solo figlio, a questi è riservata la metà del patrimonio. L’altra metà rappresenta la quota disponibile (art. 537 cod. civ.).
Se lascia più figli, a loro sono riservati i due terzi dell’eredità, da dividersi in parti uguali. La quota disponibile è pertanto pari ad un terzo (art. 537 cod. civ.).
Se vi è solo il coniuge, a questi è riservata la metà del patrimonio (art. 540 cod. civ.). Al coniuge spetta inoltre il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare e il diritto d’uso dei mobili che la arredano, sempre che siano di proprietà del defunto o comuni.
Successione con coniuge e figli
Se sopravvivono coniuge e figli, bisogna distinguere in base al numero della prole (art. 542 cod. civ.):
se il figlio è uno solo, a lui è riservato un terzo dell’eredità e un altro terzo va al coniuge. Residua un terzo di quota disponibile
se i figli sono più di uno, a questi e riservata la metà del patrimonio (da dividere in parti uguali), mentre al coniuge un quarto. La disponibile in questo caso è pari ad un quarto.
Successione con coniuge e ascendenti
Se sopravvivono coniuge e ascendenti (genitori o nonni), al coniuge spetta metà del patrimonio e agli ascendenti un quarto (544 cod. civ.). Residua un quarto di quota disponibile.
Se vi sono solo ascendenti, a loro è riservato un terzo del patrimonio (538 cod. civ.). La quota disponibile sarà pertanto pari a due terzi.
Successione senza figli, né coniugi o ascendenti
In caso di assenza di legittimari (figli, coniuge o ascendenti) si può liberamente disporre per testamento. La quota disponibile sarà pertanto pari all’intero asse ereditario.
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