Invalidità del testamento

I vizi e le ragioni di invalidità che possono interessare un testamento sono di varia natura e possono riguardare tanto l’aspetto formale che sostanziale.
Nella pratica possiamo dividere tali ragioni in queste quattro categorie principali:

  • Cause di nullità
  • Cause di annullamento
  • Violazione quote di legittima
  • Testamento falso (o inesistente)

Cause di nullità del testamento (art. 606 1° comma c.c.)

La nullità determina l’invalidità del testamento solo nei casi espressamente tipizzati dalla legge, che riguardano la mancanza di requisiti specifici.

Per quanto riguarda il testamento olografo, la nullità discende alla mancanza di autografia o sottoscrizione. Per quanto riguarda invece il testamento per atto del notaio, è causa di nullità la mancanza della redazione da parte del pubblico ufficiale delle disposizioni o delle sottoscrizioni.

Le cause di nullità non si prescrivono, tranne l’intervento della prescrizione acquisitiva.

Cause di annullamento del testamento (art. 606 2° comma c.c.)

Per quanto riguarda il testamento olografo la possibilità di chiedere l’annullamento discende anzitutto dalla mancanza di data o per vizi del consenso. Vedremo nel paragrafo successivo quest’ultima ipotesi. Per quanto riguarda invece il testamento pubblico, è annullabile se mancano le altre formalità

Incapacità del testatore

Il testamento è annullabile anche nell’ipotesi in cui sia stato redatto da persona incapace di intendere o di volere, anche per cause transitorie e temporanee.

La prescrizione dell’azione è di cinque anni.

In merito all’onere della prova dello stato di incapacità, la Cassazione ha fatto una importante distinzione: «nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l’incapacità del testatore si presume e l’onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell’incapacità deve essere data da chi impugna il testamento» (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 25053 del 10 ottobre 2018).

Vizi del consenso

Il testamento può essere annullato anche per la presenza di vizi del consenso al momento della sua redazione. Assumono pertanto rilievo tanto le ipotesi di dolo, violenza ed errore, ma anche l’errore sul motivo (art. 624 c.c., se risulta dal testo ed è stato l’unico motivo determinante).

L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni dalla conoscenza del vizio.

Violazione delle quote di legittima

Una delle ragioni più frequenti di impugnazione è senz’altro la presenza nel testamento di disposizioni che ledono la quota dei legittimari, cioè quei soggetti che per legge hanno diritto comunque ad una porzione di eredità. In questo caso non si tratta di una ipotesi di invalidità perché il testamento (o la donazione) è valido. Vengono invece aggredite le disposizioni che eccedono la quota disponibile mediante un’azione detta “di riduzione” (art. 533 c.c.).

L’azione di prescrive in dieci anni (se si tratta di donazioni dalla data di apertura della successione) e la legittimazione è anche in capo all’erede pretermesso, cioè non menzionato nel testamento e quindi non chiamato all’eredità.

Testamento falso (o inesistente)

È qualificato come testamento inesistente il testamento redatto da un soggetto diverso dal testatore. Si tratta ovviamente di una ipotesi di reato che rientra tra i falsi, e l’autore è soggetto a denuncia penale (art. 491 c.p.). Proprio per la natura di reato, in questo caso neanche si applica l’art. 590 c.c., che prevede la possibilità di confermare ed eseguire volontariamente le disposizioni testamentarie nulle.

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