Come impugnare un testamento

Come visto nel capitolo relativo, i vizi del testamento possono essere di varia natura, sia formale che sostanziale. Ciò determina che per impugnare un testamento vi siano azioni diverse da esperire a seconda del tipo di difetto che interessa l’atto di ultima volontà.

Azione di nullità

Se non sono rispettate le formalità previste dalla legge riguardo l’autografia e la sottoscrizione del testamento olografo, o manca la redazione delle disposizione da parte del notaio o le sottoscrizioni nel testamento pubblico, si deve avviare un’azione di nullità.

Tale azione non si prescrive, salvo il caso dell’usucapione.

Azione di annullabilità

Se i vizi sono di altra natura, e riguardano la data nel testamento olografo oppure le altre formalità di legge previste per il testamento pubblico, si è di fronte ad una ipotesi di annullabilità. Si dovrà procedere con una domanda di annullabilità anche nel caso di mancanza della capacità di intendere e di volere del testatore o in caso di presenza di vizi nel consenso (dolo, violenza, errore, errore nel motivo), e ciò vale tanto per il testamento olografo quanto per quello pubblico.

L’azione in questo caso ha un termine di prescrizione di cinque anni che decorre dalla data in cui hanno avuto esecuzione le disposizioni testamentarie o dalla scoperta del vizio.

Testamento falso: azione di accertamento negativo della provenienza

Nel caso del testamento falso, ipotesi che si realizza nel caso di testamenti olografi, la giurisprudenza ha individuato negli anni soluzioni molto diverse.

Secondo un primo indirizzo, il testamento olografo andrebbe considerato come una qualsiasi scrittura privata. Di conseguenza, colui contro il quale la scheda testamentaria è prodotta e che intende contestarne l’autenticità deve disconoscere tale scrittura, mentre il soggetto che vuole far valere l’efficacia del testamento deve proporre l’istanza di verificazione. (Cass. nn. 7475/2005, 26943/2008, 28637/ 2011).

Secondo un secondo orientamento, il testamento olografo avrebbe valore di atto pubblico o scrittura privata autenticata e l’unico strumento per censurare la genuinità del testamento olografo è la proposizione di una querela di falso ai sensi degli artt. 221 e ss. cpc. Tale corrente di pensiero muove dal presupposto che il disconoscimento di una scrittura privata può provenire soltanto dal suo autore, per cui ad esso non si può ricorrere quando sussiste un’alterità soggettiva tra chi ha redatto il documento e chi intende metterne in discussione l’autenticità (Cass. nn. 16362/03, 8272/ 2012).

Si è pertanto reso necessario l’intervento della Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SSUU sentenza 15/06/2015 n° 12307) che – non aderendo a nessuna delle tesi menzionate – ha invece recuperato un principio espresso in una decisione assai risalente nel tempo, ossia la n. 1545 del 15 giugno 1951, e ha stabilito che la parte che intenda impugnare un testamento olografo, assumendone la non autenticità, deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e su di essa, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava l’onere della relativa prova.

La procedura dovrà comunque prevedere la richiesta di nomina di un consulente grafologo e la produzione di scritture di comparazione per poter accertare o negare l’autografia.

Lesione della legittima (azione di riduzione)

Per quanto riguarda le ipotesi di lesione della quota di legittima, si rinvia al capitolo che approfondisce l’azione di riduzione.

Come impugnare un testamento

  • Analisi e valutazione preliminare da parte di un avvocato
  • Esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione presso un Organismo di Mediazione

A seguito della riforma Cartabia, la competenza per le cause che hanno ad oggetto l’impugnazione del testamento è ora del del Tribunale in composizione monocratica.

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