Come impugnare un testamento falso

Il testamento falso, detto anche inesistente, si impugna con l’azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura

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Può accadere che una volta pubblicato un testamento qualcuno degli eredi o dei beneficiari di un precedente testamento abbiano il sospetto che si tratti di un falso e di intendano procedere ad impugnare il documento.

L’ipotesi riguarda di fatto esclusivamente il testamento olografo, in quanto è piuttosto complesso falsificare un testamento testamento fatto per atto di notaio, in quanto il professionista verifica scrupolosamente l’identità del testatore e conserva il documento, dopo averlo registrato, con estrema cura.

È inoltre da ricordare che l’autore del documento falso è soggetto a denuncia penale per il reato specifico previsto all’art. 491 c.p. Ma gli accertamenti e l’eventuale condanna in sede penale non priva automaticamente il documento di validità sul piano civile ed economico.

Vediamo pertanto quali sono le procedure previste dalla legge nel caso in cui si voglia impugnare un testamento per fare valere la successione legittima o le disposizioni di un precedente atto di ultima volontà.

I precedenti nella giurisprudenza

Secondo un primo indirizzo della Corte di Legittimità, il testamento olografo andrebbe considerato come una qualsiasi scrittura privata.

Di conseguenza, colui contro il quale la scheda è prodotta e che intende impugnare il testamento ritenuto falso deve disconoscere tale scrittura, mentre il soggetto che vuole far valere l’efficacia del testamento deve proporre l’istanza di verificazione. (Cass. nn. 7475/2005, 26943/2008, 28637/ 2011).

Secondo un differente orientamento, il testamento olografo avrebbe valore di atto pubblico o scrittura privata autenticata e l’unico strumento per censurare la genuinità del testamento olografo è la proposizione di una querela di falso ai sensi degli artt. 221 e ss. cpc.

Tale corrente di pensiero muove dal presupposto che il disconoscimento di una scrittura privata può provenire soltanto dal suo autore, per cui ad esso non si può ricorrere quando sussiste un’alterità soggettiva tra chi ha redatto il documento e chi intende metterne in discussione l’autenticità (Cass. nn. 16362/2003, 8272/ 2012).

La soluzione delle Sezioni Unite della Cassazione per l’impugnazione del testamento falso

In considerazione di tali differenti indirizzi riscontrati nella passata giurisprudenza in ordine alle procedure da adottare per impugnare un testamento falso, si è reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 12307 del 15 giugno 2015.

Le Sezioni Unite non condividono nessuna delle succitate tesi ed affermano un principio già espresso in una sentenza assai risalente nel tempo, ossia la n. 1545 del 15 giugno 1951: la parte che intenda contestare l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e su di essa, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava l’onere della relativa prova.

Le ragioni a sostegno della decisione delle Sezioni Unite

Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, le ragioni a sostegno della decisione sono tre:

  • di ordine sostanziale, atteso che il testamento, ossia l’atto che raccoglie le ultime volontà del de cuius, non può essere equiparato con eccesso di superficialità ad una qualsiasi scrittura proveniente da terzi, ma neanche ad un atto pubblico
  • di natura probatoria, in quanto non è giustificabile il forte squilibrio tra chi si limita a disconoscere il testamento e chi ha l’obbligo particolarmente gravoso di dimostrarne la genuinità
  • di economia processuale, nel senso che si vuole evitare che il procedimento incidentale conseguente alla querela di falso determini un dispendio di risorse giudiziarie, già di per sé notoriamente scarse. 

Quando si deve ancora utilizzare la domanda di querela di falso

La procedura per querela di falso sopravvive per le alterazioni parziali della scheda. La Cassazione ha infatti chiarito che «quando l’erede in forza di un testamento olografo agisca per far dichiarare che quello successivo, che istituisce erede il convenuto, è stato alterato nella data da terzi, si è fuori della previsione dell’art. 602, comma 3, c.c., che riguarda i casi in cui è consentita la prova della non corrispondenza della data apposta dal testatore a quella del giorno di redazione della scheda, mentre l’alterazione della data da parte di terzi può essere fatta valere soltanto per mezzo della querela di falso» (Cass. Ordinanza n. 5091 del 16/02/2022).

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