Esiste successione legittima anche in caso di legati che esauriscono il patrimonio

Successione legittima e testamentaria possono coesistere anche se il de cuius prevede una serie di legati che esauriscono il patrimonio

legati che esauriscono il patrimonio

Si può parlare di successione legittima nel caso di disposizioni testamentarie del de cuius contenenti legati che esauriscono il patrimonio?

Il quesito è risolto dalla Cassazione in commento (Cassazione Sentenza n. 30802/2023).

La decisione ha chiarito che pur in presenza di un testamento che contenga legati di singoli beni che abbiano esaurito l’asse relitto, non per questo può negarsi la presenza di eredi. In tal senso è stato ribadito che la successione testamentaria può coesistere con quella legittima.

Pertanto la chiamata a titolo universale nel caso di presenza di eredi legittimi sussiste anche ove la successione sia priva di un positivo contenuto patrimoniale.

Infatti tale chiamata è destinata ad operare, oltre che sul piano dell’individuazione della responsabilità per i debiti e per gli obblighi gravanti sull’erede (come appunto quello di cui all’art. 649 c.c. oggetto di causa), anche in relazione all’ipotesi in cui si debba decidere la sorte dei beni appartenenti al de cuius.

Tali beni potrebbero essere stati ignorati dalle disposizioni testamentarie, ovvero potrebbero essere sopravvenuti rispetto alla data di redazione della scheda. In questo caso, se il testamento non individua altri eredi, i beni vanno devoluti secondo le regole della successione legittima.

La coesistenza di successione legittima e testamentaria nei precedenti della Corte

Ricordiamo che secondo la Cassazione (sent. n. 15239/2017) la successione legittima può coesistere con quella testamentaria nell’ipotesi in cui il de cuius non abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio. In particolare le due forme coesistono nel caso di testamento che, senza recare istituzione di erede, contenga soltanto attribuzione di legati. Nel precedente era stata confermata la sentenza impugnata che, in applicazione di detto principio ed in mancanza di formale istituzione di erede, aveva qualificato come legatario il beneficiario mortis causa di una specifica consistenza immobiliare. In questo caso era stato accertato che il legatario non era stato onerato di partecipare alle spese funerarie del de cuius. In una simile ipotesi tali spese competono agli eredi, se esistenti, da individuare secondo le regole della successione legittima (conf. Cass. n. 2968/1997).

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