Il dolo che vizia un testamento olografo deve essere provato con elementi certi e concordanti

La prova del dolo nella redazione di un testamento olografo deve fondarsi su fatti certi che consentano di ricostruire il condizionamento e l’influenza esercitata sul testatore

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La sentenza in commento (Cass. n. 25521 del 31/08/2023) chiarisce la prova che deve essere fornita nel caso di impugnazione di testamento olografo affetto da dolo.

La Corte di legittimità ha stabilito che in tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni.

Al contrario occorre la prova dell’avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.

Il dolo può anche essere presunto, ma deve sempre fondarsi su elementi precisi e concordanti

Continua la Corte di Cassazione precisando che la prova della captazione, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l’attività di condizionamento e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore. In tal senso possono essere considerato il precedente di Cass. Sez. 6 – 2, n. 30424 del 17/10/2022).

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