Il diritto di abitazione per il coniuge riguarda un solo immobile

Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall’art. 540 c.c, è limitato all’immobile individuato come casa familiare

Immobile diritto abitazione

La decisione della Cassazione in commento (sentenza n. 7128 del 10/03/2023) risponde al quesito se il diritto di abitazione della casa familiare che spetta al coniuge superstite interessa un solo immobile, o anche altri di proprietà del de cuius.

La Corte ha stabilito che il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c., ha ad oggetto la sola “casa adibita a residenza familiare”.

La Corte ricorda anche che il valore di tale diritto deve essere detratto dall’asse prima di procedere alla divisione tra tutti i coeredi.

Pertanto l’immobile interessato è quello che in concreto è in grado di soddisfare l’esigenza abitativa di quello, conservando il luogo principale di esercizio della vita matrimoniale. L’oggetto del diritto di abitazione mortis causa coincide, quindi, con il solo immobile in cui i coniugi – secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi – dimoravano insieme stabilmente prima della morte del de cuius,. Per tale ragione il diritto di abitazione non può estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento.

Tali principi si ritrovano anche nei seguenti precedenti: Cass. Sez. 6 – 2, 18/01/2023, n. 1444; Cass. Sez. 6 – 2, 22/06/2020, n. 12042; Cass. Sez. 2, 14/03/2012, n. 4088; Cass. Sez. 2, 27/02/1998, n. 2159.

Analogamente a quanto la stessa giurisprudenza afferma con riferimento alla nozione di casa familiare di cui all’art. 337-sexies c.c., è perciò da escludere che l’ambito del diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite si estenda fino a comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea o saltuaria (ad esempio per soggiorni, più o meno brevi, a scopo di vacanza), postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l’individuazione di un solo alloggio costituente, se non l’unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia durante la convivenza (si vedano Cass. Sez. 1, 04/07/2011, n. 14553; Cass. Sez. 1, 16/07/1992, n. 8667).

Il principio stabilito dalla Corte di Cassazione

La Cassazione ha così stabilito il seguente principio:

«il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c., ha ad oggetto la sola “casa adibita a residenza familiare”, e cioè l’immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale. Ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l’individuazione di un solo alloggio costituente, se non l’unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia».

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