Come calcolare la quota di legittima e la quota disponibile

calcolo quota legittima

Come si effettua la ricostruzione dell’asse ereditario e il calcolo delle quote di legittima  e disponibile

Prima di vedere come effettuare il calcolo della quota di legittima è utile anzitutto comprendere il significato di questo istituto: per quota legittima (o di riserva) si intende quella porzione di asse ereditario che per legge deve essere riservata a determinati soggetti chiamati legittimari (il coniuge, i figli e in loro mancanza gli ascendenti).

La quota disponibile è invece quella parte di eredità di cui il de cuius può disporre (o in vita mediante donazioni, o per il caso di morte a mezzo di un testamento).

La quota di legittima può essere ridotta o addirittura completamente azzerata da atti compiuti invita dal de cuius o da disposizioni che violano le norme di legge. È pertanto indispensabile capire a quanto ammonta questa quota e se c’è stata una lesione dei diritti dei soggetti legittimari, Questi soggetti infatti non possono in nessun caso essere esclusi dalla successione, e ove ciò accada, hanno il diritto di agire in riduzione contro le disposizioni testamentarie o contro le donazioni fatte in vita.

La formula per il calcolo della quote di legittima e disponibile

Vediamo ora, nel modo più semplice possibile, come calcolare l’asse e le quote di legittima e di disponibile.

Per il calcolo si utilizza questa formula (art. 556 cod. civ.) che considera tutte le attività patrimoniali del defunto, anche quelle eseguite in vita, e le passività residue:

relictum – debitum + donatum = valore asse ereditario

  • per relictum si intende il valore del patrimonio rimasto in capo al defunto al momento della suo morte. Tale patrimonio comprende non solo i beni mobili e mobili di qualsiasi natura, ma anche i crediti e gli altri diritti patrimoniali
  • per debitum si intende il valore dei debiti lasciati dal de cuis al momento del decesso (a cui si aggiungono le spese funerarie). I legati non sono considerati debiti i legati in quanto fanno parte della massa di beni relitti. I debiti sono a carico dell’eredità, ma attenzione, se superano il valore dell’asse e non c’è stata una tempestiva accettazione con beneficio di inventario, la aparte eccedente è a carico degli eredi
  • per donatum si intende infine il valore di tutte le donazioni effettuate dal defunto durante la vita, anche quelle all’estero. Bisogna fare attenzione che in questo caso il valore deve essere calcolato al momento dell’apertura della successione, per cui un bene che era stato valutato 100 al momento dell’apertura della successione, ma che nel tempo si è rivalutato del doppio, al momento del calcolo dell’asse dovrà essere stimato 200. Attenzione: devono essere incluse anche le donazioni con dispesa da collazione e imputazione, perché il calcolo della legittima ha l’obiettivo di accertare un’eventuale lesione della quota spettante ex lege. Come è facile comprendere, le donazioni fatte in vita (il caso classico dell’acquisto di un bene immobile per uno dei figli o per il coniuge) possono avere un peso importante nella determinazione dell’asse ereditario.

Come si procede al calcolo

L’art. 556 del Codice Civile stabilisce la procedura per calcolare la quota disponibile dell’asse ereditario. Per la formazione dell’asse ereditario è necessario riunire tutti i beni posseduti dal defunto al momento della sua morte e sottrarre i debiti esistenti, anche quelli risultanti da fidejussioni (Cass. Civ.32804/2021). Successivamente si opera la “riunione fittizia” dei beni donati dal defunto. Questa operazione è così denominata perché ha natura prettamente contabile, aggregando al patrimonio ereditario i beni donati in vita (Cass. Civ.26299/2021). Come detto, il valore delle donazioni va attualizzato al momento dell’apertura della successione. Inoltre si può notare come nel nostro ordinamento la detrazione dei debiti ereditari si effettui solo sul relictum e non anche sulla somma di questo e delle donazioni. Pertanto, se i debiti ereditari sono tali da azzerare il relictum, la quota di legittima spettante all’erede si calcolerà solo ed esclusivamente sulle donazioni effettuate in vita.

Una volta ricostruito il valore dell’asse, su questa misura si potranno calcolare le quote di riserva per i legittimari e valutare se vi siano state o meno lesioni.

Esempio di calcolo

Prendiamo come esempio il seguente caso di calcolo della quota legittima:

Un uomo muore lasciando il coniuge e due figli, senza un testamento.

Il suo patrimonio residuo (relictum) è stimato in un valore di 132, mentre i debiti ammontano a un valore complessivo di 80.

In vita il de cuius ha donato al secondo dei due figli un immobile che al momento della successione è valutato 120 (donatum), con atto da non imputare alla legittima ma da soddisfare sulla quota disponibile.

Formazione della massa fittizia

Come prima operazione si dovrà formare la massa “fittizia” secondo la formula che abbiamo enunciato, pertanto il calcolo sarà il seguente:

132 (relictum) – 24 (debiti) + 120 (donatum) = 228 (valore dell’asse ereditario)

Sulla misura ottenuta si dovrà procedere a calcolare la quota spettante a ciascun legittimario (nel nostro esempio: 3/12 alla moglie, 3/12 a ciascun figlio) e la “quota disponibile” (i restanti 3/12).
Infine si potrà valutare se ciascuno dei soggetti interessati alla successione avrà ricevuto quanto a lui spettante.

I valori finali

Nel nostro esempio i valori di legge sarebbero i seguenti:

  • alla moglie spetterebbe una quota di almeno 57 (3/12 di 228), ma nel relictum al netto dei debiti trova solo una quota di soli 36 (132 [relictum] – 24 [debiti] * 1/3 che è la quota che spetta al coniuge in caso di successione senza testamento), restando pertanto creditrice di 21
  • al primo figlio spetterebbe una quota di almeno 57, ma nel relictum al netto dei debiti trova una quota di soli 36, in quanto anche a lui spetta 1/3 dell’eredità, restando anch’egli creditore di 21
  • al secondo figlio ( il donatario dell’immobile del valore di 120) spetterebbe ugualmente una quota di almeno 57, ma ha già ricevuto 120 e pertanto gli altri legittimari possono domandargli di ridurre (da questo il termine di “azione di riduzione”) la propria donazione della misura necessaria affinché le quote degli altri legittimari siano del valore loro spettante

In conclusione, e nel rispetto delle norme di legge, il terzo figlio conseguirà tutta la sua quota (57), più la disponibile (57), entrambe già coperte dalla donazione del valore di 120. Dovrà tuttavia restituire un corrispettivo di 21 ciascuno alla madre e al fratello, per cui non parteciperà alla divisione del relictum. La madre e il primo figlio conseguiranno un valore di 57 ciascuno. Il secondo figlio alla fine avrà conservato un valore complessivo di 114 (donazione di 120 + quota riserva nel relictum 36 – riduzione di 42)

Le azioni a tutela della quota di legittima

Nel caso in cui le disposizioni testamentarie o le donazioni fatte in vite arrechino un pregiudizio ai soggetti legittimari di cui all’art. 536 del codice civile, il nostro ordinamento prevede degli specifici rimedi, e precisamente:

  • l’azione di riduzione in senso stretto (art. 554 c.c.) sulle disposizioni testamentarie
  • l’azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte
  • l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti (art. 563 c.c.)

Pertanto, in caso di lesione della quota spettante per legge, ciascun interessato potrà avviare una procedura giudiziale che riporti ad equilibrio la posizione patrimoniale dei soggetti maggiormente vicini al de cuius

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