Per la Cassazione l’autografia del testamento deve riguardare anche la data, qualsiasi aggiunta rende il testamento nullo
Con l’ordinanza del 10 novembre 2023 n. 31322, la cassazione ha stabilito che il requisito dell’autografia richiesto nel testamento olografo deve riguardare anche la data: l’aggiunta di una frase o della data rende pertanto il testamento nullo.
Nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta di regola l’annullabilità. Invece, nel caso in cui la data sia apposta ad opera di terzi durante il confezionamento del documento, la sanzione che ne deriva è quella della nullità perché, in tal caso, viene meno l’autografia dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione.
L’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce, invece, al negozio mortis causa di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius (Cass. 5091/2022; Cass. 26406/2008; Cass. 25258/2008).
L’autografia deve invece riguardare anche la data a pena di nullità, occorrendo accertare se l’apposizione di un trattino tra i numeri 1 e 4 indicanti il giorno di redazione della scheda, sia un’alterazione del documento ad opera di terzi e se sia contestuale o successiva alla redazione delle disposizioni di ultima volontà.
Nel caso in esame, la Corte di merito aveva escluso solo in via ipotetica che l’alterazione potesse esser stata opera di terzi, e a tale conclusione era giunta, senza alcun approfondimento, negando che detta alterazione potesse rilevare in sé come requisito di validità dell’atto, ove non influente sull’accertamento della capacità del testatore.
Quando invece il testamento è annullabile
In linea generale, ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c., l’omessa o l’incompleta indicazione della data non comporta la nullità, ma l’annullabilità del testamento olografo, che può essere fatta valere nel termine di 5 anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione da chiunque vi ha interesse. Trattasi di requisito cui la legge ricollega la validità dell’atto, sicché deve escludersi che la data possa ricavarsi da elementi estranei all’atto o che l’invalidità del testamento sia subordinata all’incidenza in concreto dell’omissione della data sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie (Cass. 6682/1988; Cass. 7783/2001; Cass. 12124/2008).
Diversa valenza ha il difetto di autografia della data o la sua alterazione, oggetto delle deduzioni della ricorrente con la domanda principale di nullità, vizio che non va scrutinato solo nel caso in cui si discuta della capacità del testatore, venendo attinti i requisiti di validità dell’atto sotto il profilo formale, dovendo l’autografia riguardare l’intero contenuto dell’atto, in tutte le sue parti, inclusa la data (Cass. 27414/2018). In questo caso, come detto, l’aggiunta di una frase o della data determina che il testamento sia nullo.
Il principio sancito dalla Cassazione
In conclusione, il principio sancito dalla Corte è che «nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità; l’apposizione di questa ad opera di terzi, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione. L’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce, invece, al negozio mortis causa di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius. L’autografia deve invece riguardare anche la data a pena di nullità».
Cassazione ordinanza del 10 novembre 2023 n. 31322
I contenuti di questa pagina non possono sostituire l’intervento di un professionista qualificato. Per avere assistenza legale o un parere relativamente ad una questione giuridica in materia di diritto delle successioni, contattate uno dei nostri avvocati richiedendo una consulenza legale o fissando un appuntamento presso una delle nostre sedi a Roma o Milano