Il diritto di abitazione spetta anche al coniuge separato

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La Cassazione, mutando un orientamento precedentemente consolidato, ha stabilito che il diritto di abitazione spetta anche al coniuge separato

Commentiamo una recente decisione della Corte di Cassazione intervenuta nella questione se al coniuge in regime di separazione spetti o meno il diritto a continuare a vivere nella casa coniugale alla morte dell’altro coniuge.

L’art. 540, comma 2, c.c. stabilisce infatti che «al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni». Come è comprensibile, la questione non è di poco conto, considerato che in alcune successioni il diritto di abitazione può modificare in modo consistente il valore di un asse ereditario, in quanto, avendo carattere del prelegato, il suo valore va dedotto in anticipo sulla formazione dell’asse ereditario.

Prima della decisione in commento, la Corte di Cassazione ha in più occasioni applicato il principio in base al quale il diritto di abitazione e uso a favore del coniuge superstite separato fosse subordinato all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di un immobile adibito ad abitazione familiare (Cassazione, Sez. 2, n. 15277 del 2019, Cassazione, Sez. 2, n. 13407 del 2014). Dal momento che in caso di separazione cessava anche lo stato di convivenza tra i coniugi, e pertanto non era possibile individuare una residenza comune, il coniuge separato non poteva beneficiare di tale diritto, che gli consentiva di restare nell’immobile coniugale senza termine.

Il principio sancito dalla Corte di Cassazione

Con la sentenza n. 22566 del 26 luglio 2023, la Cassazione ha determinato una conclusione diversa, affermando il seguente principio: «I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare».

I successivi interventi della Corte chiariranno se quello in commento sia un precedente isolato o se avrà determinato un cambio di orientamento rispetto ai precedenti menzionati.

Cassazione sentenza n. 22566 del 26 luglio 2023

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