La donazione presunta e periodica al figlio convivente non può prescindere dallo spirito di liberalità

La prova della donazione ad un figlio convivente, che si assume soggetta a collazione al fine di tutelare le quote di riserva dei legittimari, può essere data in via presuntiva, ma deve essere dimostrato anche lo spirito di liberalità

donazione figlio convivente

In che modo è possibile provare la donazione, anche periodica e ricorrente, di cui beneficia un figlio convivente? È consentito che la prova sia fornita per via presuntiva? Entro quali limiti?

Risponde a questi dubbi la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18814 del 04/07/2023 (Rv. 668398 – 01), dando una risposta positiva e indicando gli elementi necessari ai fini del raggiungimento della relativa prova.

È anzitutto utile ricordare che in caso di asserita lesione della quota di legittima, ed ai fini dell’obbligo di collazione tra i soggetti indicati dall’art. 737 c.c., come in caso di esercizio dell’azione di riduzione verso il coerede donatario, sono da considerare le donazioni (dirette e indirette) fatte in vita dal de cuius.

Queste donazioni devono essere fatte rientrare nel patrimonio del defunto al fine di calcolare la quota di riserva per i soggetti legittimari tutelati dalla legge (coniuge, figlie e ascendenti) e la quota di cui il de cuius poteva disporre.

Le donazioni al figlio convivente non soggette a collazione

A norma dell’art. 742 c.c., non sono comunque soggette a collazione, tra le altre, le spese di mantenimento e di educazione, quelle sostenute per malattia, quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze, né le liberalità d’uso.

Il presupposto dell’obbligo di collazione è, dunque, che il coerede ad esso tenuto abbia ricevuto beni o diritti a titolo di liberalità dal de cuius, direttamente o indirettamente, tramite esborsi effettuati da quest’ultimo.

Non sono soggette, peraltro, a collazione né alla riduzione a tutela della quota riservata ai legittimari le attribuzioni o elargizioni patrimoniali senza corrispettivo operate in favore di persona convivente, ove non sia accertato che le stesse fossero state poste in essere per spirito di liberalità.

Deve pertanto essere provata la consapevole determinazione dell’arricchimento del beneficiario, e che le somme non siano invece state elargite per adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza.

Sono, viceversa, soggette a collazione le donazioni di modico valore fatte da un genitore ad un figlio, non operando al riguardo l’eccezione delineata per il coniuge dall’art. 738 c.c. (Cass. n. 2700 del 2019).

Quando si ha donazione soggetta a collazione

L’ordinanza in commento precisa che si può ravvisare un “complesso di donazioni” quale base causale delle continuative elargizioni patrimoniali fatte dal de cuius ad un figlio convivente.

In questo caso le donazioni sono provate presuntivamente dall’importo lordo dei redditi percepiti decurtato dell’importo forfetizzato stimato congruo per le esigenze di vita del donante.

Tuttavia i giudici del merito devono accertare l’esclusivo spirito di liberalità che ha assistito ogni dazione di denaro (si vedano Cass. n. 4682 del 2018; Cass. n. 26983 del 2008; Cass. n. 468 del 2010; Cass. n. 809 del 2014)

Il principio enunciato dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha pertanto enunciato il seguente principio di diritto:

«al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all’obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla de cuius durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall’adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità».

Ordinanza n. 18814 del 04/07/2023 (Rv. 668398 – 01)

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