Come si calcola il diritto di abitazione del coniuge superstite

Come viene calcolato il diritto di abitazione dell’immobile coniugale a favore del coniuge superstite

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L’ordinanza n. 4008 del 09/02/2023 recentemente pubblicata dalla Corte di Cassazione spiega come effettuare il calcolo del diritto di abitazione del coniuge superstite a questi riservato dalla legge dall’art. 540 c.c. in sede di divisione ereditaria.

L’art. 540, comma 2, c.c. stabilisce infatti che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, sulla disponibile.

Ciò significa che, come prima operazione, si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell’art. 556 c.c., e per conseguenza determinare la quota di riserva.

Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono l’art. 540, comma 1, e l’art. 542 c.c., alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare sulla disponibile.

Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l’incapienza della disponibile.

Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari (Cass., Sez. 2^, 6 aprile 2000, n. 4329).

Il diritto di abitazione è sottratto dall’imputazione nel relictum ereditario

In altri termini, in materia di diritti riservati ai legittimari, la determinazione della porzione disponibile, su cui devono gravare in primo luogo i diritti in favore del coniuge, di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, e delle quote di riserva, deve avvenire considerando il valore del relictum (e del donatum, se vi sia stato), comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà» (così testualmente Cass. n. 9651/2013; conf. Cass. n. 26741/2017).

Infatti i diritti contemplati dall’art. 540, comma 2, c.c., configurati quali legati ex lege, si costituiscono automaticamente in capo al coniuge superstite all’apertura della successione, anche nella successione testamentaria (cfr. Cass. n. 15667/2019 e n. 4329/2000; Cass., S.U., n. 4847/2013).

Nell’esegesi di tale norma, occorre in primo luogo chiarire che i diritti in questione, acquistati dal coniuge a titolo di legato, sono sottratti dal relictum ereditario, ma non anche dal patrimonio sul quale sono calcolate le quote riservate ai legittimari.

In questa prospettiva, i diritti del coniuge, in quanto posti dalla legge a carico della disponibile, sono generalmente assimilati al legato testamentario con dispensa dall’imputazione (art. 564, comma 2, c.c.). Il coniuge, dopo averli prelevati dall’asse, può aspirare ad avere la quota riservata nella sua interezza sugli altri beni.

Il diritto di abitazione che esaurisce la disponibile grava sulla legittima del coniuge e successivamente sulle quote di riserva

La configurazione dei diritti sulla casa familiare, come legato cumulabile con la quota di legittima, deve fare i conti con la possibilità che il valore dei due diritti di abitazione e uso superi quello della disponibile.

Verificandosi tale eventualità si ha come conseguenza che i legati del coniuge, per la parte che eccede la disponibile, comincino a «gravare» sulla legittima.

L’eccedenza, però, non va a «gravare» genericamente e indistintamente sulla porzione riservata, ma «grava», in prima battuta, sulla legittima del coniuge, che si riduce di quanto il valore dei diritti supera la disponibile. Tale criterio di imputazione dell’eccedenza mira a salvaguardare la legittima dei figli e degli altri legittimari concorrenti con il coniuge.

Il caso che il diritto di abitazione ecceda anche la legittima del coniuge

Si deve infine considerare la possibilità che i diritti di abitazione e uso siano di valore tale da sopravanzare non solo la disponibile, ma anche la legittima del coniuge. Per questo caso la legge dispone che l’ulteriore eccedenza «gravi» sulla legittima dei figli.

È chiaro che, quando si verifica questa eventualità, in cui il valore dei diritti supera la somma della disponibile e della quota riservata al coniuge in proprietà, i figli sono chiamati a raccogliere l’intera eredità. Il coniuge resta invece escluso dalla successione nella proprietà.

Nondimeno, i figli vedono comunque intaccata la propria quota di riserva, perché conseguono un diritto che non eguaglia il valore di quest’ultima.

Esempio di calcolo

Proponiamo un esempio di calcolo del valore del diritto di abitazione rispetto al principio stabilito nella sentenza in commento.

Poniamo il caso di una successione testamentaria in cui il de cuius abbia come eredi la moglie e due figli. Lascia un immobile del valore di 300 e altri beni per un valore di 100. Il totale dell’asse è pertanto 400. In questi casi la quota disponibile è pari ad un quarto (100), mentre la quota legittima si divide un quarto al coniuge, e la restante, in parti uguali, ai due figli, che conseguiranno pertanto un quarto ciascuno. Il coniuge dovrà pertanto conseguire una legittima di 100, così come ciascun figlio.

Assumiamo che il valore dei diritti sull’immobile pari a 200 in ragione dell’età del coniuge. In questo caso si dovrà anzitutto dedurre il diritto dalla disponibile (100) e poi dalla quota intera del coniuge (100), che si troverà pertanto ad avere il solo diritto di abitazione e uso e non il diritto di proprietà che invece spetterà in parti uguali ai tre figli. Questo perché la somma della disponibile e della quota di riserva per il coniuge coincidono come valore col diritto di abitazione.

Se il diritto di abitazione avesse avuto un valore eccedente anche la quota di riserva del coniuge (ad es. 240), sarebbe stata intaccata anche la riserva dei figli che avrebbero percepito un valore di 80 ciascuno, pari sempre ad un quarto del diritto di proprietà dell’immobile meno la quota dell’eccedenza del valore dei diritti di uso e abitazione: 400 valore della massa – 240 valore dei diritti di abitazione e uso [di cui 100 gravante sulla disponibile, 100 sulla quota del coniuge, e 40 sulla quota dei figli] / 2 figli = 80.

Ordinanza n. 4008 del 09/02/2023

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