L’impugnazione del trust che lede la legittima deve svolgersi mediante l’azione in riduzione

Risolta la questione se per l’impugnazione del trust che lede la quota di legittima si debba procedere con la domanda di nullità o con l’azione di riduzione

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Se le disposizioni di gestione di un trust ledono la quota di legittima è necessario agire per far dichiarare l’invalidità del trust o per mezzo dell’azione di riduzione?

La questione è stata portata all’attenzione della Corte di Cassazione che ha chiarito il dubbio con l’ordinanza che si commenta (Ord. n. 5073 del 17/02/2023).

Si discute in particolare di un trust inter vivos con effetti post mortem di tipo discrezionale nel quale, cioè, l’individuazione dei beneficiari e/o la determinazione dell’entità delle quote loro spettanti è rimessa alla discrezionalità del trustee. La questione si pone in merito alla tutela dei diritti successori dei legittimari nei confronti del relativo atto istitutivo e dei successivi atti di conferimento.

Ci si domandava infatti se l’azione da esperire fosse:

  • la domanda di invalidità del trust, in conseguenza della sua nullità per contrasto con l’ordine pubblico interno, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989
  • l’azione di riduzione

La Cassazione ha chiarito che in caso di trust tale tutela è assicurata dall’azione di riduzione, i cui legittimati passivi devono individuarsi:

  • nei beneficiari, ove il trustee abbia già eseguito il programma del disponente, dando corso alle relative disposizioni patrimoniali (ovvero allorquando i beneficiari medesimi siano comunque individuabili con certezza)
  • nel trustee nella contraria ipotesi in cui il trust non abbia ancora avuto esecuzione (oltre che nel cd. trust di scopo, nel quale manca una specifica individuazione dei beneficiari).

Il Trust vale come donazione indiretta

La Corte di Cassazione ha stabilito che il Trust non viola la previsione di cui all’art. 778, co. 2, c.c. che contempla la nullità del mandato a donare. Ricorda infatti che secondo la giurisprudenza della Corte, l’art. 809 cod. civ., nell’indicare quali norme della donazione siano applicabili alle liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione, va interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalità anzidette non si applicano tutte le altre disposizioni non espressamente richiamate.

Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 778 cod. civ. (Cass. n. 13684/2014; Cass. n. 12181/1992).

La riconduzione del trust liberale nel novero delle donazioni indirette esclude quindi che possa invocarsi la noma de qua, mentre è corretto agire mediante l’azione di riduzione.

In ogni caso, tenuto conto del tenore delle clausole con le quali sono stati regolati i poteri del trustee, l’individuazione sia dei possibili beneficiari, all’interno di una limitata cerchia, sia dell’oggetto delle attribuzioni, consente di ritenere soddisfatte anche le condizioni che a mente del secondo e terzo comma dell’art. 778 c.c. legittimano il ricorso al mandato a donare.

Ordinanza n. 5073 del 17/02/2023

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