Quando un accordo è nullo in quanto patto successorio

La Cassazione chiarisce quali sono le caratteristiche che identificano un patto successorio nullo

patto successorio nullo

Con la sentenza in esame (Ord. Sez. 2 n. 722 del 9 gennaio 2024) la Corte di Cassazione ha ricordato quali sono le caratteristiche che identificano un patto successorio, che in quanto tale deve essere dichiarato nullo.

L’art. 458 del Codice Civile stabilisce infatti che «è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi»

La disciplina del patto successorio

I patti successori, siano essi istitutivi, dispositivi o rinunziativi, sono pertanto affetti da nullità e non possono produrre alcun effetto.

La nullità può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

L’azione volta a far dichiarare tale nullità è imprescrittibile.

Trattandosi di contratti successori (patti istitutivi) o di atti inter vivos (patti dispositivi e rinunziativi) non è ammessa la sanatoria ai sensi dell’art. 590 del codice civile, istituto che si applica alle sole disposizioni testamentarie.

Come identificare un patto successorio nullo

La Corte di Cassazione, richiamando alcuni precedenti (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 14110 del 24/05/2021; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1683 del 16/02/1995) ha chiarito che, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all’art. 458 c.c. occorre accertare:

  1. se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
  2. se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa;
  3. se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello jus poenitendi;
  4. se l’acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa;
  5. se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato.

Rilevanza causale dell’accordo

La Corte ha inoltre chiarito che, in tema di patti successori, l’atto mortis causa, rilevante gli effetti di cui all’art. 458 c.c., è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale.

Pertanto il patto successorio nullo deve essere diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicché la morte deve incidere sia sull’oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia (Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 18198 del 02/09/2020).

Occorre infine rammentare che l’assunzione tra fratelli dell’obbligo di conguaglio per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dal genitore non viola il divieto di patti successori, non concernendo i diritti spettanti sulla futura successione mortis causa del genitore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24291 del 27/11/2015).

Cass. Ord. Sez. 2 n. 722 del 9 gennaio 2024

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