L’azione di simulazione verso una vendita che nasconde una donazione è possibile anche prima dell’apertura della successione

L’azione di simulazione verso una donazione è consentita al legittimario futuro prima che si apra una successione per permettere la trascrizione dell’atto di opposizione ad una donazione

simulazione prima della successione

Il legittimario futuro, può agire in simulazione per far accertare che una vendita nasconde in realtà una donazione, potenzialmente in grado di violare i diritti successori, prima che sia aperta la successione del donante?

La Cassazione risponde positivamente con l’ordinanza numero 27431/2023, chiarendo i limiti dell’azione stessa.

La Corte di Cassazione richiama i propri precedenti per chiarire che non si tratta in questo caso di proporre un’azione di simulazione direttamente finalizzata all’esercizio dell’azione di riduzione, che ovviamente presuppone (v. Cass. n. 14562/2004 e Cass. n. 4021/2007) l’apertura della successione dell’alienante.

Le finalità dell’azione di simulazione

L’azione di simulazione è invece ammissibile in quanto consente di notificare – e trascrivere – l’atto di opposizione previsto dal comma 4 dell’art. 563 c.c.

L’effetto della novella del 2005, con le modifiche apportate all’art. 563 c.c., è infatti stato quello di far ritenere ammissibile l’esercizio dell’azione di simulazione da parte dei futuri legittimari, allorquando la successione non si è ancora aperta, conclusione questa evidentemente innovativa rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale che riteneva inammissibile un’azione siffatta (v. al riguardo Cass. n. 22457/2019).

L’ordinanza della Corte di legittimità è peraltro conforme ad un precedente risalente al 2013 (n. 11012). In quel caso era stato affermato, alla luce dell’introduzione del diritto di opposizione in favore del coniuge e dei parenti in linea retta del donante, che deve reputarsi ammissibile un’azione di simulazione, non in quanto direttamente finalizzata all’esercizio dell’azione di riduzione, ma al diverso fine di notificare – e poi trascrivere – l’atto di opposizione previsto dal richiamato art. 563, comma 4, c.c.

L’atto di opposizione di cui all’art. 563 c.c. comma 4

L’atto di opposizione previsto dalla norma nel caso di donazioni che violano potenzialmente i diritti dei legittimari è preordinato alla sospensione del termine per l’eventuale proposizione della domanda di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti. Non richiede, quindi, l’accertamento anche dell’effettiva lesione delle ragioni del legittimario, il cui riscontro presuppone l’apertura della successione e la possibilità quindi di individuare la quota di riserva all’esito delle operazioni di riunione fittizia (v. Cass. n. 27065/2022).

Cassazione Sez. 2 Ord. Num. 27431 Anno 2023

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