La Cassazione torna sulla questione del diritto di abitazione del coniuge separato, ma indica un limite preciso

Quando muore il marito o la moglie, il coniuge superstite ha diritto di abitazione nella casa dove viveva la famiglia. Ciò in base a quanto previsto dall’art. 540, comma 2, c.c.
Ma cosa succede se i coniugi erano separati al momento del decesso? Questa domanda, che riguarda molte famiglie italiane, ha a lungo diviso giuristi e tribunali.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18000 del 4 giugno 2026, ha fatto definitivamente chiarezza, consolidando un orientamento favorevole al coniuge separato, che ha diritto di continuare ad abitare nell’abitazione familiare.
Cosa dice la legge: il diritto di abitazione del coniuge superstite
Partiamo dalle basi. L’articolo 540 del Codice Civile prevede che, alla morte di una persona, il coniuge superstite abbia diritto — oltre alla sua quota di eredità — anche al diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e al diritto di uso sui mobili che la arredano, se di proprietà del defunto o in comproprietà tra i due .
Si tratta di una tutela molto importante: garantisce al coniuge sopravvissuto di poter continuare a vivere nella propria casa, senza essere costretto ad andarsene dagli altri eredi (figli, genitori, fratelli del defunto).
Questo diritto è considerato dalla giurisprudenza un legato ex lege: nasce automaticamente per legge, al momento della morte, indipendentemente dalla volontà degli altri eredi e persino indipendentemente dal fatto che il coniuge accetti o meno l’eredità .
Il problema: cosa succede se i coniugi erano separati?
Fino a qualche anno fa, la risposta dei tribunali era netta: il coniuge separato non ha diritto di abitazione. Il ragionamento era il seguente: se i coniugi si sono separati e hanno smesso di vivere insieme, non esiste più una “casa adibita a residenza familiare”, e quindi viene meno il presupposto necessario per far scattare la tutela prevista dalla legge (Cass. n. 13407/2014, richiamata anche da Cass. n. 15277/2019) .
Questa posizione aveva tuttavia subito molte critiche, specialmente in dottrina, perché l’articolo 548 del Codice Civile stabilisce chiaramente che il coniuge separato senza addebito ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Escludere il diritto di abitazione sembrava quindi in contraddizione con questa norma.
La svolta del 2023 e la conferma del 2026
Nel 2023, la Cassazione aveva già cambiato rotta con la sentenza n. 22566, stabilendo che il diritto di abitazione spetta anche al coniuge separato senza addebito, a meno che, dopo la separazione, la casa fosse stata abbandonata da entrambi i coniugi o avesse perso ogni collegamento con la sua originaria destinazione familiare .
La sentenza n. 18000/2026, oggetto di questo commento, consolida e applica questo nuovo orientamento a un caso concreto, confermando che la giurisprudenza precedente — quella sfavorevole al coniuge separato — deve considerarsi definitivamente superata.
Il caso concreto
La vicenda da cui nasce questa sentenza è quella di due coniugi che avevano acquistato insieme una casa in provincia di Vicenza, accendendo un mutuo con la banca.
La moglie muore nel 2012. Con testamento, aveva nominato eredi le tre figlie, che però rinunciano all’eredità. A quel punto, si apre la successione legittima e il coniuge si ritrova ad essere l’unico chiamato all’eredità.
La banca creditrice — interessata a recuperare le rate di mutuo non pagate — vuole dimostrare che il marito sia diventato erede “puro e semplice” (cioè senza il beneficio di inventario, il che lo renderebbe responsabile anche con il suo patrimonio personale). Per farlo, sostiene che il marito, rimanendo a vivere nella casa, era “nel possesso dei beni ereditari” e, non avendo fatto l’inventario entro tre mesi, avrebbe accettato tacitamente l’eredità (art. 485 c.c.).
Il convenuto replica di abitare in quella casa non come erede, ma in forza del mio diritto di abitazione come coniuge superstite. Non si tratterebbe pertanto di un “possessore abusivo” dei beni ereditari, ma di un soggetto cge esercita un diritto che la legge mi riconosce.
Il Tribunale e la Corte d’Appello di Venezia danno però ragione alla banca, osservando che i coniugi erano separati e che quindi il diritto di abitazione non spettava al marito.
Con la sentenza in commento, la Cassazione ribalta questa conclusione.
Il principio di diritto: il diritto abitazione spetta anche al coniuge separato
La sentenza n. 18000/2026 enuncia un principio che vale per tutti i casi simili:
«I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare» (richiamando Cass. n. 22566/2023).
In pratica: la separazione da sola non basta a privare il coniuge superstite del diritto di abitare nella casa familiare. Ciò che conta è se quella casa abbia mantenuto o meno il suo carattere di “residenza familiare”.
Nel caso in esame, la casa era rimasta l’abitazione del marito superstite. Non era stata abbandonata. Conservava il suo legame con la famiglia. Quindi, il suo stare in quella casa non era “possesso di beni ereditari”, ma legittimo esercizio del diritto di abitazione riconosciuto dalla legge. Di conseguenza, non scattava l’obbligo di fare l’inventario entro tre mesi, e il marito non poteva essere considerato automaticamente erede puro e semplice.
La Cassazione cassa la sentenza d’appello e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Venezia per un nuovo esame, alla luce di questi principi.
Perché questa sentenza è importante
Questa decisione ha conseguenze pratiche molto rilevanti per chiunque si trovi in una situazione di separazione:
- Il coniuge separato senza addebito non perde il diritto di stare nella casa familiare dopo la morte dell’ex coniuge, se quella casa era ancora il centro della vita familiare.
- Il semplice fatto di abitare nella casa non significa accettare l’eredità: il coniuge superstite può continuare a vivere lì ed eventualmente rinunciare all’eredità, trattenendo comunque il diritto di abitazione come legatario ex lege.
- I creditori del defunto non possono automaticamente sostenere che il coniuge separato, restando in casa, abbia accettato l’eredità e risponda quindi dei debiti del defunto con il proprio patrimonio personale.
È importante ricordare che il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. può sorgere solo se la casa era di proprietà del defunto (in tutto o in parte). Se il defunto era, ad esempio, solo usufruttuario, la norma non si applica .
Conclusione
La sentenza n. 18000/2026 della Cassazione rappresenta un importante tassello nella tutela del coniuge superstite, anche quando il matrimonio era in crisi. La legge riconosce al coniuge separato — purché la separazione non gli sia stata addebitata — gli stessi diritti successori del coniuge non separato. E tra questi diritti c’è anche quello fondamentale di poter continuare a vivere nella propria casa.
Chi si trova in questa situazione deve però fare attenzione: la verifica se la casa abbia o meno mantenuto il suo carattere familiare è una valutazione concreta, che va fatta caso per caso. Non basta la separazione formale a escludere il diritto, ma nemmeno la sola permanenza fisica è sempre sufficiente a garantirlo in ogni circostanza.
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