La Cassazione chiarisce quando l’uso gratuito di un immobile da parte di un erede può essere oggetto di collazione

Nella prassi familiare è frequente che un genitore consenta a un figlio di abitare gratuitamente un immobile di proprietà comune, o del genitore stesso, per un periodo più o meno prolungato.
Al momento dell’apertura della successione, gli altri coeredi spesso invocano la collazione ex art. 737 c.c., ritenendo che tale uso gratuito integri una forma di donazione indiretta o attribuzione patrimoniale vantaggiosa da imputare alla quota ereditaria del beneficiario.
La questione è se tale godimento gratuito possa essere qualificato come una donazione soggetta a collazione, oppure se debba invece considerarsi un comodato gratuito, privo del requisito dell’animus donandi.
L’orientamento della Cassazione
La giurisprudenza di legittimità, da tempo costante, e ora ribadita dalla sentenza n. 24976/2025, nega la sussistenza di una donazione nel mero uso gratuito dell’immobile familiare.
In particolare:
- Cass. 24866/2006 ha precisato che l’uso gratuito di un bene immobile da parte di un figlio, consentito dal genitore, costituisce semplice comodato, quando manchi la prova di un intento di liberalità;
- Cass. 27259/2017 ha ribadito che tale attribuzione non è soggetta a collazione se non vi è un arricchimento stabile e definitivo del coerede beneficiario.
La decisione n. 24976/2025 si colloca nel solco di questo indirizzo, affermando che il godimento gratuito temporaneo di un immobile familiare — anche se prolungato nel tempo — non altera l’equilibrio successorio e non costituisce “attribuzione patrimoniale” ai sensi dell’art. 737 c.c.
Tuttavia è possibile provare il contrario, come vedremo a seguire, parlando di onere della prova.
Le ragioni della soluzione
La Cassazione fonda tale distinzione su due profili essenziali:
- Mancanza dell’animus donandi: la donazione richiede, ai sensi dell’art. 769 c.c., l’intento di arricchire stabilmente il donatario, mediante un atto di liberalità che comporti il trasferimento o la perdita definitiva di un bene o di un diritto. Il semplice uso o godimento gratuito, invece, non comporta spossessamento definitivo, ma un mero vantaggio di godimento che si esaurisce nel tempo.
- Assenza di un vantaggio economicamente valutabile ai fini successori: Il godimento gratuito dell’immobile da parte di un coerede non si traduce in un arricchimento permanente, ma in un utilizzo di fatto tollerato dal genitore, spesso giustificato da esigenze familiari o assistenziali (convivenza, cura, sostegno economico, ecc.).
Tale circostanza esclude l’applicabilità della collazione, che presuppone una disparità patrimoniale generata da un’attribuzione liberale.
Effetti pratici e onere della prova
Secondo la Corte, spetta a chi invoca la collazione l’onere di provare che:
- l’uso gratuito sia stato concesso con spirito di liberalità;
- tale concessione abbia comportato un arricchimento patrimoniale stabile del coerede beneficiario.
In mancanza di tale prova, si presume che il rapporto sia stato regolato da un comodato gratuito (artt. 1803 ss. c.c.), eventualmente tacito, cessato con la morte del comodante.
Ne consegue che, nel rendiconto divisionale, non va imputato alcun valore a titolo di collazione per l’uso dell’immobile, se non nei casi eccezionali in cui il coerede abbia tratto un vantaggio economico anomalo o sproporzionato (es. uso esclusivo di bene locabile a terzi per lunghi periodi).
In conclusione, l’uso dell’immobile da parte di un coerede — se non accompagnato da una chiara volontà di donazione, la cui prova è rimessa a chi invoca la collazione — rimane un fatto neutro ai fini successori, irrilevante per la collazione e non soggetto a conguaglio.
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