La designazione degli eredi testamentari nella polizza vita

Validità della generica designazione di “eredi testamentari” in una polizza vita anteriore al testamento

Polizza Vita Eredi

Una donna, priva di legami familiari, stipulava sei polizze vita a favore dei propri “eredi testamentari”, versando premi per oltre mezzo milione di euro.
Successivamente, con testamento pubblico, nominava coeredi la propria assistente e l’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), attribuendo alla prima due immobili e all’ente “tutti i risparmi, in qualunque modo investiti”.
Alla morte della testatrice, la compagnia assicuratrice liquidava l’indennizzo in parti uguali ai due coeredi.
L’ENPA agiva in giudizio sostenendo di essere l’unico beneficiario delle polizze, poiché le somme assicurate rientravano nel concetto di “risparmi investiti”.
I giudici di merito accoglievano la domanda, e la Cassazione, con la decisione in commento, dichiarava inammissibili i ricorsi proposti dalla co-erede e dalla compagnia.

La questione giuridica

Il nodo centrale riguarda l’interpretazione della designazione del beneficiario in un contratto di assicurazione sulla vita stipulato a favore degli “eredi testamentari”, e gli effetti di un testamento successivo che individui tali eredi e destini le somme assicurative a uno solo di essi.
Si trattava di stabilire se tale disposizione costituisse:

  • una revoca dell’indicazione originaria, ai sensi dell’art. 1921 c.c., oppure
  • una specificazione della designazione generica consentita dall’art. 1920, comma 2, c.c.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte afferma che la designazione generica degli “eredi testamentari” è valida ed efficace anche se al momento della stipula non esiste ancora un testamento. Il testamento successivo non integra una revoca, ma al contrario una specificazione della designazione generica.
l’indagine sull’intenzione del contraente è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
Richiamando le Sezioni Unite n. 11421/2021, la Cassazione ribadisce che la designazione del beneficiario è atto inter vivos con effetti post mortem, e che l’indicazione degli “eredi” funge da criterio identificativo del creditore dell’indennizzo, non da richiamo all’effettiva successione.
La pronuncia si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite del 2021, riaffermando l’autonomia del contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo rispetto alla successione mortis causa.
La Cassazione chiarisce che il diritto del beneficiario nasce dal contratto e non dall’eredità, ma la determinazione del soggetto titolare può avvenire per relationem, in un momento successivo.

Il principio di diritto

Dalla decisione della Cassazione si può estrapolare il seguente principio di diritto: “La designazione, nel contratto di assicurazione sulla vita, dei beneficiari come ‘eredi testamentari’ individua i destinatari in coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza dell’atto di ultima volontà.
La successiva disposizione testamentaria che attribuisca le somme assicurative a uno solo degli eredi non costituisce revoca della designazione, ma ne rappresenta la specificazione ai sensi dell’art. 1920, comma 2, c.c.”

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