Le somme su conto cointestato tra il de cuius e un erede

La Corte di Cassazione è intervenuta spiegando come qualificare le somme su conto cointestato tra il de cuius e un erede

conto cointestato con erede

Con la sentenza n. 4142/2025 la Corte di Cassazione ha spiegato come qualificare le somme su conto cointestato tra il de cuius e un erede.
La controversia nasce dall’asserita appropriazione, da parte della figlia erede, delle somme giacenti su un conto corrente conintestato al padre defunto.
La Corte d’appello aveva accertato che le somme provenivano esclusivamente dal de cuius, la cointestazione non integrava donazione indiretta, la figlia doveva restituire l’intero importo alla massa ereditaria.
La figlia contestava la valutazione, sostenendo di aver diritto al 50% delle somme ex art. 1854 c.c. e di aver impiegato parte delle somme per le cure dei genitori.

La decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione conferma la regola ormai consolidata: la cointestazione del conto corrente non determina automaticamente la comproprietà delle somme in esso depositate. L’art. 1854 c.c. disciplina i rapporti verso la banca, non i rapporti interni tra i cointestatari. Ai fini successori, occorre invece accertare la provenienza effettiva delle somme.
Pertanto, la presunzione di contitolarità può essere superata mediante prova contraria della provenienza esclusiva dal de cuius, come avvenuto nel caso in esame.
La Corte, tuttavia, precisa un punto importante: anche dopo aver escluso la contitolarità, non ogni prelievo del coerede cointestatario configura un’appropriazione indebita. È necessario un accertamento causale circa la destinazione delle somme, soprattutto se il coerede si occupava stabilmente della cura dei genitori e non disponeva di mezzi propri.

Il Principio giuridico

La cointestazione di un conto corrente bancario non comporta, nei rapporti interni tra i cointestatari, la presunzione assoluta di comproprietà delle somme ivi depositate, valendo la presunzione di cui all’art. 1854 c.c. solo nei rapporti con l’istituto di credito.
Tale presunzione può essere superata dalla prova della provenienza esclusiva delle somme dal patrimonio di uno solo dei cointestatari, con la conseguenza che, in caso di morte di quest’ultimo, le somme stesse rientrano integralmente nell’asse ereditario.
Tuttavia, la mera esistenza di prelievi da parte del cointestatario superstite non ne implica automaticamente l’obbligo di restituzione alla massa ereditaria, dovendosi accertare — anche in via presuntiva — se le somme siano state destinate a spese di mantenimento o di cura dei familiari, in coerenza con i doveri di solidarietà familiare

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