Costituisce grave ingiuria, e giustifica che la donazione sia revocata, il comportamento tenuto dalla donataria che instaura una convivenza nella casa donata con il nuovo compagno

Può essere revocata la donazione di un immobile fatta ad un compagno, se questi interrompe la relazione e instaura una convivenza nella casa donata con il nuovo partner?
Può questo fatto configurare una grave ingiuriai ai sensi dell’art.801 c.c. e fare venir meno la donazione?
La vicenda trae origine da una coppia che aveva intrapreso una lunga relazione sentimentale sfociata nella convivenza. Nel marzo 2016 uno dei due conviventi aveva donato all’altra un appartamento, da lui in precedenza acquistato, e che era stato adibito a casa comune.
Tuttavia, a distanza di pochi giorni dalla donazione, aveva appreso che la compagna aveva intrapreso una relazione sentimentale con un altro uomo. Aveva anche appreso che tale relazione durava da tempo.
Era stato quindi invitato ad allontanarsi dall’appartamento, aggiungendo che dopo la sua fuoriuscita dalla casa, la nuova relazione era divenuta di dominio pubblico, in quanto la coppia aveva iniziato a frequentarsi anche all’interno del bene donato.
Il donante chiedeva pertanto che la donazione fosse revocata per ingratitudine e in ragione della nuova convivenza nell’immobile donato.
La decisione della Corte di Cassazione
L’ordinanza, 16 dicembre 2024 n. 32682 della Cassazione ha stabilito che: «Nell’ambito di una convivenza di fatto, da cui nascono reciproci doveri di solidarietà, lede la dignità morale del proprio compagno, chi accetti da questi la donazione dell’immobile destinato a casa familiare, tacendo intenzionalmente della intrapresa relazione con un terzo, esternata solo dopo l’avvenuto trasferimento e la premeditata rottura della convivenza. Il comportamento tenuto dal donatario – aggravato dall’aver reso la vicenda di dominio pubblico, occupando l’acquisito immobile con il nuovo partner, oltre che diffondendo inappropriati commenti sul maggior appagamento tratto dal nuovo rapporto affettivo, idonei a determinare il discredito sociale del donante – integra nel complesso gli estremi dell’ingiuria grave che legittima la revocazione della donazione per ingratitudine ai sensi dell’art. 801 c.c.»
Le precedenti sentenze
L’ordinanza riporta i precedenti della giurisprudenza di legittimità che hanno chiarito che l’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante. Tale sentimento è contrastante con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento.
Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario (Cass. n. 20722/2018; Cass. n. 7487/2011).
È stata, quindi, ravvisata l’ingratitudine non nella relazione extraconiugale in sé intrattenuta dal coniuge donatario, bensì nella circostanza che tale relazione era stata ostentata con una nuova concivenza, anche fra le mura della casa coniugale, in presenza di una pluralità di estranei e, talvolta, anche del marito (così Cass. n. 22013/2016; Cass. n. 14093/2008, che ha fatto leva sulle modalità oggettivamente irriguardose nei confronti del coniuge della relazione extraconiugale intrattenuta dal donatario, sfociata nell’abbandono della famiglia nonostante la presenza di figli; Cass. n. 2003/1987). Tanto giustifica che la donazione sia revocata per ingratitudine e in ragione delle modalità con cui è stata instaurata la nuova convivenza nell’immobile donato.
Cassazione, ordinanza, 16 dicembre 2024 n. 32682
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