Nel caso di beni immobili, ove l’erede donatario non eserciti la facoltà di scelta, la collazione deve farsi per imputazione
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L’ordinanza in commento (Civile Ord. Sez. 2 num. 19072 anno 2024) in materia di divisione ereditaria risolve il quesito se, in mancanza di scelta dell’erede, la collazione si un bene immobile debba farsi in natura o per imputazione.
L’art. 746 del codice civile stabilisce che la collazione di un bene immobile si effettua o col rendere il bene in natura (cioè restituendo il bene all’asse ereditario), o con l’imputarne il valore alla propria porzione. La stessa norma dispone che tale scelta sia rimessa a chi conferisce, quindi all’erede a suo tempo beneficiario della donazione.
La scelta è irrevocabile dopo la comunicazione fatta agli eredi (valendo il principio di cui all’art. 1286, secondo comma, cod. civ.).
La collazione per imputazione costituisce una fictio iuris, per effetto della quale il coerede che, a seguito di donazione operata in vita dal de cuius, abbia già anticipatamente ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinati solo con l’apertura della successione, ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto conto del valore di quanto precedentemente donatogli: valore determinato al detto momento dell’apertura della successione, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo i medesimi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi secondo la misura del diritto di ciascuno (Cass. 30 luglio 2004, n. 14553, in motivazione; Cass. 27 febbraio 1998, n. 2163).
Il caso portato ad oggetto della Corte
Il caso in esame aveva visto l’erede donatario non esercitare alcuna scelta, e impugnare la sentenza della Corte d’Appello che aveva stabilito che la collazione andasse eseguita mediante imputazione del valore. La Cassazione ha rilevato che, in assenza della previsione di un termine stabilito dall’art. 746 cod. civ. per effettuare la scelta, non vi è decadenza ma la parte ha l’onere di richiedere le modalità della collazione. Nel caso di specie, come riportato in motivazione, la parte non ha esercitato la facoltà di scelta ma si è riservata di decidere all’esito della stima.
Tuttavia, neanche all’esito della stima la parte aveva esercitato l’opzione a suo favore, limitandosi a insistere anche in sede di appello per la revoca dell’ordinanza che aveva disposto la collazione per imputazione e per l’estensione del quesito formulato al consulente tecnico d’ufficio, onde valutare la scelta più economicamente conveniente.
La decisione della Cassazione sulla modalità della collazione in assenza di scelta del coerede
La Cassazione ha ribadito un principio già espresso in altri precedenti della stessa Corte (ex multis Cass., Sez. II, 16 giugno 2023, n. 17409): se il coerede donatario, cui spetta la scelta di effettuare la collazione dell’immobile donato in natura, non la esercita, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza.
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19072 Anno 2024
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