Il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto del de cuius, agisce in qualità di terzo
Il giudizio concluso con l’ordinanza in esame vedeva un figlio impugnare due atti di compravendita di beni trasferiti dalla madre al fratello.
In particolare, esponeva che la madre deceduta aveva alienato all’altro figlio la nuda proprietà di un appartamento nonché la porzione di 1/3 di una proprietà immobiliare. Tale trasferimento era avvenuto attraverso due atti di compravendita che in realtà simulavano donazioni, nulle per vizio di forma.
Detti atti di disposizione, secondo l’attore, erano anche lesivi della sua quota di legittima, avendo con essi la defunta trasferito all’altro figlio l’intero patrimonio.
La Corte d’appello di Bologna aveva accertato la simulazione di entrambi i contratti di vendita perché dissimulanti donazioni e dichiarato la nullità degli atti di donazione per vizio di forma, non essendo stati redatti in presenza di due testimoni.
Il fratello destinatario dei beni, impugnava la sentenza della Corte d’Appello con ricorso per cassazione.
I principi richiamati dalla Corte
Nel decidere la questione rigettando il ricorso, la Corte di Cassazione ha richiamato dei precedenti ormai consolidati.
Ricorda anzitutto la Corte che «il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal de cuius, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella ab intestato, in qualità di terzo e non in veste di erede, acquisendo quest’ultima qualità solo in conseguenza del positivo esercizio dell’azione di riduzione» (Cassazione civile sez. II, 19/11/2019, n.30079).
Non trovano pertanto applicazione nei suoi confronti le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione (Cass. N.16535/2020, Cass. N. 6315/2003, Cass. N. 5515/1984).
Cass. Ord. n. 23598/2024 del 03/09/2024
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