Differenza tra azione di riduzione e collazione

La Cassazione chiarisce la differenza tra azione di riduzione e di collazione

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Con l’ordinanza n. 19230 del 12/07/2024 la Cassazione ha ribadito le differenze che esistono tra azione di riduzione e collazione.

La Corte di legittimità ha infatti chiarito le caratteristiche e il rapporto che sussiste tra i due diversi istituti:

La riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa, ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile. L’azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l’operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l’azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l’eventuale eccedenza, e cioè l’ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile (Cass. n. 28196 del 10/12/2020, Cass. n. 39368/2021).

La collazione, nei rapporti indicati nell’art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del de cuius, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. La collazione può comportare di fatto l’eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l’accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l’assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l’imputazione del relativo valore.

Confermata la possibilità di cumulo tra azione di riduzione e collazione

In tema di azione di riduzione, non sussiste l’onere di preventiva collazione da parte dei legittimari, atteso che quest’ultima attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, di regola realizzato attraverso un incremento della partecipazione sul “relictum”, laddove il legittimario, per il valore che esprime la lesione di legittima, ha diritto a ricevere quel valore, in natura, con conseguente ammissibilità del concorso tra le due azioni (conforme: Cass. n. 17856 del 22/06/2023).

Cass. Civile Ord. n. 19230 del 12/07/2024

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