Cumulo di azione di riduzione e divisione ereditaria

Le azioni di riduzione e di divisione ereditaria possono essere proposte cumulativamente nello stesso processo, la seconda anche in via subordinata rispetto alla prima

azione riduzione divisione ereditaria

L’azione di riduzione e quella di divisione ereditaria, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo. È quanto ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza del 6 marzo 2024 n. 5978.

La possibilità è fondata su evidenti ragioni di economia processuale, in quanto chi agisce in riduzione ha spesso l’interesse ad ottenere anche la propria quota di patrimonio ereditario.

In tal modo è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima. Successivamente, nell’eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, potrà esperire l’azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell’accoglimento dell’azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile.

Le azioni considerate

Ricordiamo che l’azione di riduzione ereditaria ha il fine di far ottenere all’erede legittimario (moglie, figli o ascendenti) la propria quota di eredità nel caso in cui il testatore non lo abbia chiamato all’eredità menzionandolo nel testamento, o nel caso in cui gli abbia lasciato beni che non siano sufficienti a integrare la quota di riserva a lui spettante.

L’azione di divisione ereditaria ha invece lo scopo, in presenza di più eredi, di sciogliere la comunione e far conseguire a ciascuno la propria quota in valori omogenei.

Nel caso di cui si discute, la seconda azione, quella di divisione ereditaria, è da considerarsi subordinata all’accoglimento della prima, quella di riduzione, la quale ha pertanto carattere pregiudiziale.

E così al giudice è stato prescritto di verificare in via prioritaria se sussistano le condizioni per la reintegrazione della legittima in natura, determinando la quantità di beni oggetto della donazione ridotta secondo il valore degli stessi alla conclusione delle operazioni divisionali occorrenti a questo fine e l’importo dell’eventuale conguaglio, non potendo procedere direttamente alla reintegra dell’intera quota riservata in denaro.

Cass. Civ., Sez. II, ord. 6 marzo 2024 n. 5978

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