L’adesione alla domanda di divisione comporta accettazione tacita dell’eredità

Nel caso di partecipazione al giudizio di divisione da parte del chiamato all’eredità, si verifica un’ipotesi di accettazione tacita

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Con l’ordinanza del 18 aprile 2024 n. 10544, la Cassazione ha confermato che la partecipazione del soggetto chiamato all’eredità ad un giudizio di divisione, configura un comportamento che integra una fattispecie di accettazione tacita.

Tale comportamento processuale era stato infatti ritenuto incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità dalla Corte d’Appello, che aveva pertanto dichiarato che il ricorrente aveva acquistato la qualità di erede, confortata anche dall’analisi di ulteriori documenti.

I principi richiamati dalla Corte

Nel decidere la questione, la Corte di Cassazione richiama diversi precedenti e i principi ivi contenuti.

Anzitutto il principio in forza del quale l’assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita dell’eredità, qualora il chiamato si costituisca dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa (Cass. Sez. L 18-1-2017 n. 1183 Rv. 642519-01)

Il principio secondo il quale l’accettazione tacita di eredità può essere desunta anche dalla partecipazione in contumacia a giudizi di merito concernenti beni del de cuius (Cass. Sez. 3 8-6-2007 n. 13384 Rv. 597884-01).

E infine il principio che vuole che l’accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva anche dal Corte di Cassazione – copia non ufficiale punto di vista civile, per l’accertamento legale o semplicemente materiale della proprietà e dei relativi passaggi (Cass. Sez. 6-2 30-4-2021 n. 11478 Rv. 661054-01 e precedenti ivi richiamati).

Cass. Civ., Sez. II, ord. 18 aprile 2024 n. 10544

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