Non produce effetti la rinuncia intervenuta dopo l’accettazione dell’eredità

Se la rinuncia all’eredità è successiva all’accettazione, anche tacita, non produce effetto, valendo il principio semel heres semper heres

rinuncia eredità dopo accettazione

Con la sentenza n. 1735 del 16/01/2024 la Cassazione ha stabilito che la rinuncia all’eredità intervenuta dopo l’accettazione è priva di effetti.

Secondo la Corte di legittimità, in base al principio semel heres, semper heres, la qualità di erede non può essere dismessa per volontà o inerzia dell’erede stesso, nemmeno quale conseguenza del procedimento ex art. 481 cod. civ.

Tale procedimento, col quale si concede un termine all’erede per accettare, non contiene di per sé alcun accertamento idoneo al giudicato, mentre lo spirare del termine determina solo la perdita del diritto di accettare l’eredità, ma soltanto a condizione che non sia già stata precedentemente acquisita la qualità di erede.

In difetto di un accertamento giudiziale sulla mancata acquisizione della qualità di erede, la perdita del diritto di accettare l’eredità (al pari della rinuncia espressa alla medesima) deve reputarsi priva di effetti, se intervenuta dopo l’acquisto della qualità di erede.

I precedenti della Corte di Cassazione

Per fondare la decisione, la Corte ha richiamato diversi precedenti, tra cui Cass. Ordinanza n. 15663 del 23/07/2020, Rv. 658738-01: «L’atto di accettazione dell’eredità, in applicazione del principio semel heres semper heres, è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l’acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l’accettante intenda revocare l’atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell’ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all’eredità».

Cassazione Civile Sent. Sez. III n. 1735 del 16/01/2024

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