Il giudice non può disporre la divisione ereditaria che abbia ad oggetto un immobile abusivo o parti di esso
«Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso»
Lo ha stabilito la Cassazione con la Sentenza n. 25021/2019 intervenendo a Sezioni Unite per dirimere un contrasto interpretativo tra precedenti giudicati.
La Corte di legittimità ha infatti precisato che non è possibile la divisione di un immobile abusivo: «in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall’art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall’art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell’azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”».
Aggiungendo che la pronuncia del giudice non può «realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale».
La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell’edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio
Possibile la divisione degli altri immobili non abusivi
La Corte ha tuttavia consentito la possibilità di dividere il resto del patrimonio.
Ha infatti stabilito che «allorquando tra i beni costituenti l’asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all’art. 713, primo comma, cod. civ., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l’intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti»
Cass. SS.UU. 25021/2019
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