L’erede risponde in solido col de cuius dei debiti tributari

In caso di debiti tributari, l’erede risponde solidalmente con il defunto delle obbligazioni sorte anteriormente alla morte, anche col proprio patrimonio personale

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Con l’ordinanza in commento la Cassazione ha stabilito che debiti tributari del de cuius devono essere pagati dell’erede che abbia accettato l’eredità, anche con beni personali.

La questione era sorta in quanto la moglie di una persona defunta si era trovata obbligata al pagamento di tributi del marito, senza che avesse neanche ricevuto l’avviso bonario. La donna otteneva due sentenze favorevoli presso le Commissioni Tributarie territoriali, ma l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione.

Il principio stabilito dalla Cassazione

La Cassazione accoglieva il ricorso chiarendo che, in merito alla posizione dell’erede, né l’art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973, né l’art. 6, co. 5, L. n. 212 del 2000, prevedono deroghe in ordine all’esposto quadro di regole, né contemplano avvertimenti specifici in caso di tributi che fanno capo ad una persona defunta.

Viene piuttosto in vigore il principio generale in ragione del quale «l’erede è chiamato a rispondere di tutti i debiti facenti capo al de cuius non soltanto con i beni oggetti del patrimonio dell’estinto, ma, altresì, nel caso in cui questi ultimi non siano sufficienti al loro assolvimento, con il proprio patrimonio personale. In forza degli artt. 752 e ss c.c. e per espressa previsione dell’art. 65, co. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’erede risponde in solido col dante causa delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte di quest’ultimo».

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