Incapacità del testatore e annullamento del testamento

Quando l’incapacità del testatore, anche transitoria, determina l’annullamento del testamento

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Con l’ordinanza in esame (Cass. ord. 5993/2024) la Corte di Cassazione ha ricordato le condizioni che determinano l’annullamento di un testamento in caso di incapacità del testatore.

In base all’art. 591 cc il testamento è annullabile nelle ipotesi in cui il testatore fosse minorenne, interdetto o incapace transitoriamente al momento della redazione. Mentre è agevole la prova delle prime due ipotesi, molti più problemi determina il caso dell’incapacità naturale.

La Corte ricorda che in tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.

Peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass. n. 3934/2018).

Differenze tra infermità tipica/abituale e intermittente/ricorrente


In merito all’onere della prova, nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l’incapacità del testatore si presume e l’onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità. Qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell’incapacità deve essere data da chi impugna il testamento (Cass. n. 25053/2018).

Prova dell’incapacità anche a mezzo presunzioni


La prova dell’incapacità ai fini dell’annullamento può essere data anche a mezzo presunzioni. E così il giudice di merito può trarre la prova dalle condizioni mentali del testatore, anteriori o posteriori alla redazione del testamento, e sulla base di una presunzione.

Posto che la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, una volta dimostrata una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente susseguente alla redazione del testamento, spetta a chi afferma la validità del testamento la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo (Cass. n. 26873/2019; Cass. n. 27351/2014; Cass. n. 9508/2005).

La decisione sulla capacitò del testatore non è impugnabile per cassazione

La Corte di Cassazione ricorda infine che l’apprezzamento del giudice del merito circa l’incapacità d’intendere e di volere, prevista dall’art 591, n. 3, cod. civ., al fine di dedurre l’incapacità di disporre per testamento, costituisce indagine di fatto e valutazione di merito, e in quanto tale non è censurabile in sede di legittimità, se fondata su congrua motivazione, immune da vizi logici ed errori di diritto (Cass. n. 162/1981; Cass. n. 1851/1980; Cass. n. 3205/1971).

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