La dispensa dall’imputazione è atto revocabile

L’attribuzione della quota disponibile ad un unico erede non comporta necessariamente la revoca della precedente dispensa dall’imputazione contenuta in una donazione ad altro erede se le due disposizioni sono compatibili

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Con la sentenza n. 3352 del 2024 la Cassazione ha precisato che è possibile la revoca della dispensa dall’imputazione della donazione che grava sulla disponibile, e che tale dispensa può coesistere con una successiva attribuzione della quota disponibile ad altro erede.

Il Caso trae origine da una vicenda in cui due genitori, ancora in vita, donavano un immobile ad un figlio, precisando che la donazione gravasse sulla disponibile e dispensando il figlio dall’imputazione. Con successivi testamenti avevano attribuito la disponibile ad un altro figlio. Si chiedeva pertanto alla Corte di legittimità di stabilire se le due disposizioni fossero tra loro incompatibili, tali che l’ultima (l’attribuzione della disponibile) revocasse implicitamente l’altra (la dispensa dall’imputazione della donazione gravante sulla disponibile).

La natura della dispensa dall’imputazione


Come evidenziato da Cass. Sez. 2 26-11-1971 n. 3457 Rv. 355068-01 la dispensa Corte di Cassazione dall’imputazione ex se crea a favore del beneficiario una posizione di indiscutibile vantaggio. Consente infatti di limitare o, addirittura, di escludere l’efficacia delle liberalità disposte in favore di altri legittimari e di conservare le proprie.

Secondo la corretta riflessione della dottrina, la dispensa dall’imputazione comporta l’espansione della legittima, in quanto ha l’effetto di accrescere la quota riservata al legittimario, attribuendo allo stesso il diritto di trattenere la donazione ricevuta e nel contempo di conseguire l’intera quota di legittima.

Quindi se, anziché dire che la donazione in conto disponibile con dispensa dall’imputazione grava sulla disponibile, si dice che tale donazione si incorpora nella quota di legittima aumentandone il valore, meglio si spiega come tale disposizione si sottragga all’azione di riduzione.

La disposizione con la quale il donante regolamenta la donazione in conto disponibile e con dispensa dall’imputazione, anche se contenuta nell’atto di donazione, è per definizione destinata a produrre effetti dopo la morte del disponente e ha specifica funzione mortis causa, quale atto di ultima volontà, palesemente distinta dalla donazione, negozio tipicamente inter vivos. E così già precedenti della Corte (Cass. Sez. 2 29-10-2015 n.22097) avevano dichiarato che la dispensa dall’imputazione costituisce un negozio autonomo rispetto alla donazione, traendo da tale considerazione la conseguenza che la dispensa relativa all’imputazione di una donazione possa essere indifferentemente effettuata nello stesso atto di donazione o in un successivo testamento o in un successivo atto tra vivi.

Si deve pertanto concludere che, anche nel caso in cui sia contenuta nella donazione, la dispensa dall’imputazione mantiene la sua natura di atto unilaterale di ultima volontà sempre revocabile in forza del principio posto dall’art. 671 cod. civ., senza assumere struttura bilaterale così da potere essere sciolta solo per mutuo consenso.

Il principio stabilito dalla Corte di Cassazione

A conclusione, la Corte ha enuncia il seguente principio di diritto «La disposizione del donante secondo la quale la donazione è eseguita in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione, seppure contenuta nella donazione, costituisce negozio di ultima volontà, come tale revocabile dal suo autore. La successiva revoca della dispensa dall’imputazione, così come la dispensa dall’imputazione ex art. 564 co. 2 cod. civ., deve essere espressa e l’attribuzione per testamento della disponibile ad altro erede non comporta annullamento della precedente dispensa dall’imputazione della donazione ai sensi dell’art. 682 cod. civ. nel caso in cui le disposizioni siano di fatto compatibili in quanto il valore della donazione con dispensa dell’imputazione sia inferiore a quello della disponibile».

Civile Sent. Sez. 2 Num. 3352 Anno 2024

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