Testamento pubblico valido anche se ricezione disposizioni e redazione scheda non sono contestuali

testamento pubblico

La Cassazione, con l’ordinanza 31 ottobre 2023 n. 30221 ha chiarito quali sono le formalità necessarie affinché un testamento pubblico sia ritenuto valido

Con l’ordinanza in commento, la Cassazione ha chiarito che il testamento pubblico è valido anche se il notaio non ha raccolto la volontà del testatore e redatto la scheda in un unico contesto. Pertanto può considerarsi valido il testamento a seguito della sola lettura della scheda dinanzi ai testimoni e la conferma del testatore.

Per la validità del testamento pubblico, la legge prescrive che siano adempiute le seguenti formalità: a) dichiarazione della volontà del testatore alla presenza dei testimoni; b) riduzione di essa per iscritto a cura del notaio; c) lettura dell’atto al testatore ed ai testimoni; d) menzione dell’esecuzione di tali formalità. Non è però necessario che tutte le operazioni siano effettuate senza soluzione di continuità.

Nel testamento pubblico le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale (Cass. n. 1649 del 23/01/2017; Cass. n. 2742/1975).

L’ordinanza ricorda che in passato (Cass. n. 3552/1971) è stato anche precisato che «poiché la legge prescrive a pena di nullità per la formazione del testamento pubblico, che il testatore dichiari in presenza dei testimoni la sua volontà e che il notaio, dopo averne curato la redazione in iscritto, debba darne lettura al testatore in presenza dei testimoni stessi, la osservanza di tale duplice formalità, da eseguire entrambe alla simultanea presenza del notaio, del testatore e dei testimoni, è intesa al fine di raggiungere la maggiore garanzia di certezza che il contenuto del testamento sia l’eco fedele della libera e cosciente volontà manifestata dal testatore».

Tale finalità di legge, nel caso di testamento già predisposto dal notaio senza la presenza dei testimoni non è raggiunta se non a condizione che, prima di dar lettura dell’atto, il notaio faccia manifestare di nuovo al testatore la sua dichiarazione di volontà in presenza dei testimoni, e ciò non può essere supplito dalla sola lettura dell’atto fatta dal notaio alla presenza dei testimoni e del testatore, ancorché questi ne confermi il contenuto con semplici monosillabi di approvazione o con gesti espressivi del capo.

Pertanto, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testimoni.

Cassazione ordinanza n. 30221 del 31 ottobre 2023

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