Beneficiano dell’assicurazione sulla vita anche gli eredi in rappresentazione

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Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi legittimi” come beneficiari comporta l’inclusione anche degli eredi per rappresentazione, e a ciascuno di essi spettano gli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius (Cassazione Sez. III civile ord. 21 agosto 2023 n. 24951 )

L’ordinanza in commento ha chiarito che devono considerarsi beneficiari dell’assicurazione sulla vita stipulata dal de cuius a favore degli “eredi legittimi” anche gli eredi in rappresentazione.

La definizione di rappresentazione è data dall’articolo 467 del cod. civ. «La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato».

Pertanto, nel caso in cui premuora un erede o questi non voglia accettare l’eredità, e nel caso in cui il testatore non abbia previsto un beneficiario alternativo, al primo erede subentra per rappresentazione un altro soggetto determinato dalla legge.

la Corte di Cassazione ha ricordato che «la generica individuazione quali beneficiari degli «eredi [legittimi e/o testamentari]» ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente”, e ciò in quanto “il termine «eredi» viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettiva vocazione» (Cass. Sez. Un., sent. 30 aprile 2021, n. 11421).

Pertanto è la qualità di erede “legittimo”, senza ulteriori specificazioni, ciò che consente di fruire del beneficio contrattualmente previsto, quale che sia, quindi, il “titolo” della chiamata all’eredità, vale a dire, sia che si tratti di chiamata diretta ovvero per rappresentazione.

Inoltre la Cassazione la stabilito che «i crediti di somme di denaro producono interessi ipso iure solo se liquidi ed esigibili”, e ciò ex “art. 1282 cod. civ., il quale ha esteso a tutti i tipi di crediti una regola in precedenza prevista dall’art. 41 del codice di commercio del 1882 per i soli crediti commerciali”, i cui lavori preparatori “rendono palese come i compilatori di quel testo normativo riposero ogni cura nell’evitare che la norma che si andava scrivendo potesse un giorno essere interpretata nel senso che anche i crediti illiquidi potessero produrre gli interessi c.d. corrispettivi» (Cass. sent. 12 settembre 2014, n. 19266).

Il principio enunciato dalla Corte di Cassazione

Conclude la Corte enunciando il seguente principio «nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi legittimi” come beneficiari comporta l’inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione ed ha, inoltre, come effetto che, a ciascuno di essi, spettino gli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius»

Cassazione Sez. III civile ord. 21 agosto 2023 n. 24951

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