Il legittimario è terzo ai fini della prova della simulazione

Il legittimario che agisce per la riduzione può provare la simulazione della vendita del de cuius senza limiti probatori

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Cosa accade se il defunto ha donato dei beni in vita simulando una vendita? L’erede legittimario può chiedere che questa vendita sia dichiarata una donazione, così da riunirla all’asse ereditario ai fini del calcolo della quota di legge a lui spettante? E quali prove deve portare in giudizio per provare che si tratta di un atto simulato?

La Corte di Cassazione torna sul tema della prova della simulazione per confermare un principio ormai consolidato e cioè che «in tema di prova della simulazione, l’erede che agisce per l’accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall’art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all’uopo necessario l’esercizio contestuale dell’azione di riduzione della donazione dissimulata» (Cass. n. 11659 del 04/05/2023).

Pertanto il legittimario, che agisce per far valere la lesione della sua quota di legittima, può essere considerato terzo e beneficiare del particolare regime probatorio previsto all’art. 1417 c.c. che stabilisce: «La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti».

Il principio stabilito dalla Cassazione

Nell’accogliere il motivo di ricorso, la Corte di Cassazione sancisce il seguente principio: «Il legittimario è ammesso a provare la simulazione di una vendita fatta del de cuius nella veste di terzo, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per una esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia. In questo senso il legittimario deve essere considerato terzo anche quando l’accertamento della simulazione sia preordinato solamente all’inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima, in conformità a quanto dispone l’art. 553 c.c.»

Cassazione Civile Ord. Sez. 2 Num. 15043 Anno 2024

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