
La sentenza n. 91 del 2026 della Corte Costituzionale affronta il tema del diritto alla pensione di reversibilità del partner superstite di una coppia omosessuale che aveva contratto matrimonio all’estero, quando il decesso dell’altro partner era avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili del 2016.
La Corte arriva a conclusione che in questa situazione, negare la reversibilità è costituzionalmente illegittimo, perché produce una disparità di trattamento non giustificata rispetto a chi oggi, nelle stesse condizioni sostanziali, può ottenere tutela.
Il caso esaminato dalla Corte
La questione nasce da una coppia omosessuale che aveva formalizzato all’estero il proprio vincolo matrimoniale prima del 2016. Tuttavia, uno dei due partner era deceduto prima che l’ordinamento italiano riconoscesse alle unioni tra persone dello stesso sesso gli effetti oggi previsti dalla legge n. 76 del 2016.
Secondo la disciplina allora vigente, la pensione di reversibilità spettava al “coniuge”, e il dato normativo non consentiva di includere il partner superstite di una coppia omosessuale sposata all’estero.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno quindi rimesso la questione alla Corte costituzionale, osservando che qui non si era davanti a una semplice convivenza di fatto, ma a un rapporto formalizzato con matrimonio all’estero, che non aveva potuto produrre effetti in Italia solo per l’assenza, a quel tempo, di una disciplina interna di riconoscimento.
Il principio di diritto
Principio di diritto: è costituzionalmente illegittima la norma che non consente la pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale legata da matrimonio contratto all’estero, quando il decesso dell’altro partner sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, perché tale esclusione determina una irragionevole disparità di trattamento.
La Corte dichiara infatti:
“Va pertanto dichiarata, per violazione dell’art. 3 Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come convertito, nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016.”
Il fondamento della decisione è quindi l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e dell’uguaglianza di trattamento.
Perché la Corte ha ritenuto illegittima l’esclusione
Il punto centrale della sentenza è che la Corte distingue questa vicenda da quella della semplice convivenza more uxorio. In passato, infatti, la giurisprudenza costituzionale aveva escluso la reversibilità per il convivente di fatto, perché mancava un preesistente rapporto giuridico formalizzato.
Qui, invece, la formalizzazione del legame esisteva già: il matrimonio era stato celebrato all’estero. Il problema era un altro: quel vincolo non poteva produrre effetti in Italia prima della riforma del 2016. In altre parole, la coppia non era priva di un legame giuridico; era l’ordinamento italiano a non riconoscerlo ancora.
La Corte valorizza quindi due dati:
- il vincolo era stato formalmente costituito all’estero;
- il decesso era avvenuto prima della disciplina che oggi attribuisce a quel vincolo gli effetti dell’unione civile.
Da qui il giudizio di irragionevolezza: una volta che il legislatore ha scelto di riconoscere ai matrimoni omosessuali contratti all’estero gli effetti dell’unione civile, non è giustificato escludere dalla reversibilità chi si è trovato privo di tutela solo perché la morte del partner è intervenuta prima dell’entrata in vigore della nuova legge.
Una decisione importante, ma molto circoscritta
La sentenza è importante perché colma una lacuna evidente e lo fa senza creare un’equiparazione generale tra tutte le convivenze e il matrimonio. La Corte, infatti, precisa che il confronto con il matrimonio è possibile solo in ipotesi particolari, quando il diverso trattamento diventa irragionevole.
La decisione ha quindi un perimetro preciso: riguarda il partner superstite di una coppia omosessuale che aveva contratto matrimonio all’estero e che non aveva potuto ottenere in tempo il riconoscimento in Italia, unicamente perché il decesso era anteriore alla legge del 2016.
Il valore della pronuncia sta proprio qui. La Corte non riscrive in modo generale la materia della reversibilità, ma rimuove una disuguaglianza ormai divenuta anacronistica alla luce dell’attuale quadro normativo. In questo senso, la sentenza n. 91 del 2026 segna un passaggio molto rilevante: afferma che la tutela previdenziale non può essere negata quando la differenza di trattamento dipende solo da un ritardo storico del legislatore e dal mero dato temporale del decesso.
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