Azione di riduzione e conguaglio al momento della divisione: il valore va attualizzato al momento della divisione

Valore conguaglio divisione

In caso di divisione, il conguaglio va calcolato in base al valore del bene al momento della decisione giudiziale

Con la sentenza 27 marzo 2025 n. 32059, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di accoglimento dell’azione di riduzione per lesione di legittima, qualora la reintegrazione avvenga mediante conguaglio in denaro, il relativo importo costituisce un debito di valore e deve essere determinato tenendo conto del valore attualizzato del bene al momento della decisione giudiziale, e non di quello esistente all’apertura della successione. I frutti e gli accessori sono dovuti dalla domanda giudiziale di riduzione e non dalla data di apertura della successione.

Il caso in esame

La controversia trae origine da una donazione immobiliare effettuata nel 1974 da una madre in favore di una figlia, consistente nella nuda proprietà di un appartamento. Alla morte della donante, avvenuta nel 2002 senza testamento, gli altri legittimari (un figlio e un nipote per rappresentazione) agivano in giudizio per ottenere la riduzione della donazione ritenuta lesiva della loro quota di legittima.
Il Tribunale di Salerno, riuniti i giudizi, accoglieva le domande e disponeva la reintegrazione della legittima mediante conguaglio in denaro, calcolato con riferimento al valore dell’immobile all’epoca dell’apertura della successione. La decisione veniva confermata dalla Corte d’appello.
Avverso tale sentenza la donataria proponeva ricorso per cassazione, contestando, tra l’altro, il criterio temporale di determinazione del valore del bene e la decorrenza di interessi e rivalutazione.

La decisione della Cassazione

La Seconda Sezione civile della Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, ritenendo errato il criterio seguito dai giudici di merito, e cassa la sentenza con rinvio.
La Corte ribadisce principi ormai consolidati:

  • Natura dell’azione di riduzione: L’azione di riduzione ha carattere personale e costitutivo, solo il suo vittorioso esperimento priva di efficacia le disposizioni lesive. Fino a tale momento, il donatario conserva il possesso dei beni come proprietario e ne percepisce legittimamente i frutti.
  • Decorrenza dei frutti e degli accessori: Coerentemente con l’art. 561 c.c., i frutti sono dovuti dalla proposizione della domanda giudiziale, non dall’apertura della successione, poiché solo da quel momento viene meno la presunzione di buona fede del donatario.
  • Conguaglio divisionale come debito di valore

Il punto centrale della pronuncia riguarda il criterio di determinazione del conguaglio.
Se è vero che, ai fini della verifica della lesione della legittima, il valore dell’asse va determinato con riferimento all’epoca dell’apertura della successione (riunione fittizia), è altrettanto vero che il conguaglio in denaro deve essere commisurato al valore attuale del bene, trattandosi di un tipico debito di valore.
La Corte chiarisce che l’obiettivo della reintegrazione è assicurare al legittimario il “tantundem” economico della quota spettante, evitando che l’erosione monetaria o le oscillazioni del mercato immobiliare incidano negativamente sul diritto sostanziale.

Il principio di diritto

Nel procedimento di reintegrazione della quota di legittima, qualora l’attribuzione avvenga mediante conguaglio monetario anziché in natura, l’importo dovuto deve essere rivalutato fino al momento della decisione, tenendo conto del valore economico attuale del bene, poiché il credito del legittimario ha natura di credito di valore e non di valuta.

Considerazioni conclusive

La sentenza in commento si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai stabile, ma di grande rilievo pratico. Essa:

  • rafforza la tutela effettiva del legittimario
  • evita che la durata del processo o la svalutazione monetaria possano tradursi in una reintegrazione solo apparente
  • chiarisce la distinzione tra momento di calcolo della lesione e momento di liquidazione del conguaglio

Particolarmente rilevante è il richiamo alla funzione compensativa del conguaglio, che non può essere cristallizzato al valore storico del bene, pena la frustrazione della ratio dell’azione di riduzione. La pronuncia assume dunque notevole importanza per la prassi giudiziaria e notarile, soprattutto nei contenziosi successori caratterizzati da lunghe pendenze processuali.

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