Accettazione con beneficio: il termine trimestrale per l’inventario decorre dall’inizio del possesso dei beni

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Per il decorrere del termine breve per l’accettazione con beneficio di inventario, non è necessario che il possesso dei beni ereditari esista già al momento dell’apertura della successione, rilevando invece anche il possesso iniziato in epoca successiva

Per la Cassazione (Ordinanza n. 15587 del 01/06/2023) il termine di tre mesi per l’accettazione con beneficio di inventario decorre non solo dal momento dell’apertura della successione, ma anche dal momento di inizio del possesso, se successivo alla morte del de cuius.

L’art. 485 c.c. stabilisce, al primo comma, che il chiamato in possesso dei beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi che decorrono dall’apertura della successione o dalla notizia della medesima, altrimenti è erede puro e semplice e si verifica un’ipotesi di accettazione tacita.

Sebbene la norma si riferisca letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già, al momento dell’aperta successione, nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, ciò non vuol dire che sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Infatti, nel concorso delle condizioni previste dalla norma l’acquisto ex lege opera ugualmente, ma i tre mesi accordati per il compimento dell’inventario decorrono non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso, e ciò anche se tale inizio è successivo di molto rispetto alla morte del de cuius (Cass. n. 15690/2020, Cass. n. 1438/2020).

L’actio interrogatoria

La questione all’attenzione della Corte di Cassazione era sorta in merito all’ammissibilità dell’actio interrogatoria, cioè della domanda volta a accertare in un termine breve se il chiamato all’eredità intenda o meno accettare l’eredità.

Dal momento che lo scopo dell’actio interrogatoria è l’abbreviazione del termine previsto dall’art. 480 c.c., la dottrina riconosce che essa non è applicabile al chiamato in possesso dei beni ereditari.

Se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, egli deve conformarsi alle disposizioni sul beneficio di inventario, entro il termine di tre mesi dall’apertura delle successioni o dalla notizia della devoluta eredità, salvo quanto sopra detto per il caso in cui sia entrato nel possesso di beni ereditari dopo l’apertura della successione.

Se non compie l’inventario entro questo termine acquista la qualità di erede puro e semplice.

Cassazione Ordinanza n. 15587 del 01/06/2023

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