
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19233 dell’11 giugno 2026, si è occupata di una controversia tra alcuni legittimari e la sorella del defunto, destinataria di plurime donazioni di denaro effettuati negli anni precedenti alla morte, decretando che si trattava di donazioni nulle.
Gli eredi sostenevano infatti che tali somme costituissero donazioni lesive della loro quota di legittima. Chiedevano quindi la riduzione delle liberalità e la restituzione del denaro. In via ulteriore, avevano evidenziato che le donazioni di denaro non erano state stipulate con la forma dell’atto pubblico e, pertanto, erano nulle.
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’azione di riduzione, poiché gli attori non avevano accettato l’eredità con beneficio d’inventario: condizione normalmente necessaria quando l’azione è proposta contro un soggetto estraneo alla successione e non contro un coerede.
La Corte d’appello aveva poi ritenuto inammissibile la questione della nullità delle donazioni per difetto di forma, qualificandola come domanda nuova proposta soltanto in appello.
La Cassazione ha cassato questa decisione.
Donazioni e azione di riduzione: quando serve il beneficio d’inventario
L’azione di riduzione è lo strumento con cui coniuge, figli e altri legittimari possono ottenere la reintegrazione della quota di eredità che la legge riserva loro, quando donazioni o disposizioni testamentarie abbiano leso tale diritto.
L’art. 564 del codice civile richiede, in linea generale, che il legittimario che agisce contro un donatario o legatario estraneo alla successione abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario. Questa formalità serve a rendere conoscibile la consistenza effettiva del patrimonio ereditario e a tutelare i terzi coinvolti.
La condizione non opera, invece, se la domanda è proposta contro un coerede. Nel caso esaminato, la beneficiaria delle somme era la sorella del defunto e non risultava chiamata all’eredità. Per questo, l’azione di riduzione richiedeva l’accettazione beneficiata.
La diversa questione della nullità della donazione
La pronuncia chiarisce però che l’inammissibilità dell’azione di riduzione non impedisce di esaminare l’eventuale nullità delle attribuzioni patrimoniali.
Una donazione di non modico valore richiede l’atto pubblico, alla presenza di testimoni. Se questa forma manca, la donazione è nulla. In tale ipotesi, la domanda non mira a ridurre una liberalità valida ma lesiva della legittima: mira invece ad accertare che l’atto non ha prodotto validamente effetti e a ottenere, se ne ricorrono i presupposti, la restituzione delle somme.
Nel giudizio in esame, gli eredi avevano chiesto sin dall’inizio la restituzione del denaro e il Tribunale aveva esaminato espressamente la dedotta nullità per difetto di forma, rigettandola tuttavia per carenza di prova. Non poteva quindi affermarsi che la questione fosse comparsa per la prima volta nel giudizio d’appello.
Il principio di diritto
Il giudice d’appello può rilevare d’ufficio la nullità di un contratto, anche se la relativa questione non è stata formulata come autonoma domanda, quando la pretesa azionata presuppone la validità ed efficacia del rapporto negoziale allegato in causa.
La nullità costituisce infatti una questione rilevabile d’ufficio, poiché riguarda un elemento essenziale del rapporto sul quale si fonda la domanda. Per questo non è una “domanda nuova” vietata in appello dall’art. 345 c.p.c., a condizione che il fatto contrattuale sia già parte del processo.
La Cassazione richiama così il principio espresso dalle Sezioni Unite: la nullità contrattuale può essere esaminata anche nel giudizio di impugnazione quale eccezione in senso lato, se attiene a fatti già allegati nel primo grado.
L’importanza della decisione
L’ordinanza è rilevante soprattutto nelle controversie familiari e successorie che riguardano trasferimenti di denaro effettuati in vita dal defunto.
Spesso, infatti, occorre prima comprendere quale sia la natura dell’operazione: pagamento, prestito, liberalità indiretta, donazione di modico valore oppure donazione nulla per difetto di forma. Questa qualificazione incide direttamente sulla tutela applicabile.
La Corte non ha stabilito che i trasferimenti contestati fossero certamente donazioni nulle. Ha invece affermato che la Corte d’appello dovrà esaminare le prove disponibili — assegni, movimenti bancari e documentazione prodotta — per verificare:
- se vi siano stati trasferimenti patrimoniali senza corrispettivo;
- se tali trasferimenti integrino donazioni;
- se il loro valore fosse modico;
- se, in mancanza di modicità, fosse richiesta e mancasse la forma dell’atto pubblico;
- quali conseguenze restitutorie derivino dall’eventuale nullità.
La causa è stata quindi rinviata alla Corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame.
Conclusioni
La decisione conferma una tutela importante: la mancanza del beneficio d’inventario può impedire l’azione di riduzione contro un donatario estraneo all’eredità, ma non elimina automaticamente la possibilità di far valere la nullità di una donazione priva della forma richiesta dalla legge.
Quando il giudizio riguarda trasferimenti di denaro eseguiti in vita dal defunto, il giudice deve dunque verificare con attenzione la natura dell’operazione e non può escludere l’esame della nullità soltanto perché la questione viene riproposta in appello, se i fatti essenziali erano già stati introdotti nel processo.
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