Il Trust testamentario

Il Trust testamentario

Il Trust testamentario: tra efficenza e tradizione

Il Trust testamentario rappresenta un perfetta combinazione tra la tradizione del diritto delle successioni e l’efficenza del Trust di diritto anglosassone.

A differenza del trust inter vivos (costituito tramite atto notarile tra vivi), il trust testamentario trae origine direttamente dalle ultime volontà del defunto espresse nel testamento. Il Trust testamentario si differenzia dal Trust successorio, in quanto quest’ultimo è anch’esso istituito e si origina con un atto inter vivos.

Vediamo quali sono le caratteristiche e i benefici di questo strumento.

Natura e Meccanismo Operativo

Il trust testamentario viene istituito quando il testatore inserisce nella propria scheda testamentaria (olografa, pubblica o segreta) una clausola che dispone la nascita di un trust. In questo caso:

  • Il testatore è il disponente (settlor).
  • L’istituzione del trust e il trasferimento dei beni al trustee avvengono solo al momento dell’apertura della successione.
  • Il trustee assume l’obbligo di gestire i beni secondo le regole dettate nel testamento, a favore dei beneficiari indicati.

Questa modalità è particolarmente utile quando il testatore desidera che i propri eredi non entrino immediatamente in possesso dei beni (ad esempio per immaturità, problemi di dipendenza o incapacità gestionale), affidandone la cura a un professionista o a un ente specializzato.

La Validità nel Diritto Italiano

Per anni si è discusso se il trust testamentario fosse compatibile con l’ordinamento italiano. Il dubbio principale riguardava il principio di tipicità dei diritti reali e il divieto di sostituzione fedecommissaria (art. 692 c.c.).

Tuttavia, la giurisprudenza ha ormai sdoganato lo strumento:

  • Riconoscimento Internazionale: Grazie alla Convenzione dell’Aia del 1° luglio 1985 (ratificata dall’Italia con la L. 364/1989), il trust testamentario è pienamente legittimo.
  • Distinzione dal Fedecommesso: La giurisprudenza di merito (es. Tribunale di Milano, 2017) e quella di legittimità hanno chiarito che il trust non è una sostituzione fedecommissaria vietata, poiché nel trust il trustee non è un “erede” che deve conservare per restituire, ma un amministratore con un obbligo fiduciario verso i beneficiari, i quali acquisiscono diritti propri già all’apertura della successione.

Trust Testamentario e tutela dei Legittimari

Il limite invalicabile rimane la quota di legittima. Se il testatore destina a un trust beni che spettano per legge ai figli o al coniuge, questi ultimi possono tutelarsi.

  • L’Azione di Riduzione: La Cassazione (Sentenza n. 18831/2019) ha ribadito che il trust testamentario non è nullo per il solo fatto di coinvolgere la quota di legittima, ma è riducibile. I legittimari possono impugnare le disposizioni per ottenere la parte di patrimonio loro spettante “per natura”, rendendo il trust inefficace nei loro confronti per la quota eccedente la disponibile.
  • Il “Legato in sostituzione di legittima” tramite Trust: Una strategia utilizzata è quella di istituire un trust come legato in sostituzione della legittima. Se il legittimario accetta di essere beneficiario del trust rinunciando alla quota di proprietà piena, il trust rimane integro.

Profili Fiscali e Agevolazioni “Dopo di Noi”

Un caso specifico di trust testamentario di grande rilievo sociale è quello previsto dalla Legge 112/2016 (Legge “Dopo di Noi”).

In questo contesto, il testatore può istituire un trust a favore di un figlio con disabilità grave.

La legge prevede importanti esenzioni dall’imposta di successione e agevolazioni sulle imposte ipotecarie e catastali, a patto che l’atto persegua esclusivamente la cura e l’assistenza del beneficiario.

Giurisprudenza Recente: Il ruolo del Trustee

Recentemente, la giurisprudenza si è concentrata sulla responsabilità del trustee nominato nel testamento.

Secondo la Cassazione (Sentenza n. 9096/2025), se il trustee nominato per testamento è un mero “prestanome” senza reali poteri gestionali, il trust può essere dichiarato nullo per mancanza di causa, trattandosi di una simulazione volta a nascondere la reale proprietà dei beni.

Testo e contenuto

ATTENZIONE:

I contenuti di questa pagina non possono in alcun modo sostituire l’intervento di un professionista qualificato.

Per ricevere assistenza o consulenza in materia di diritto delle successioni è possibile richiedere una consulenza legale ad uno dei nostri avvocati oppure fissare un appuntamento presso una delle sedi del nostro studio legale [Roma o Milano]

Torna in alto