Condanna al pagamento di indennità in caso di occupazione di un immobile in comunione ereditaria

L’erede che occupa in via esclusiva un immobile che ricade in comunione ereditaria può essere condannato al pagamento di una indennità

occupazione immobile comunione ereditaria

Cosa accade in caso di occupazione da parte di un solo erede di un immobile caduto in comunione ereditaria?

Per la Cassazione, l’erede che occupa in via esclusiva un immobile caduto in comunione a seguito dell’apertura di una successione è tenuto a pagare un’indennità. Tale indennità, in mancanza di altra prova, va determinata in base ai costi di locazione di un immobile con caratteristiche simili.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Palermo aveva condannato il ricorrente al pagamento di una somma per l’occupazione di alcuni immobili caduti in successione e in comunione ereditaria, riconoscendo un’indennità a favore degli altri eredi.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo manifestamente infondato ed inammissibile. Nelle motivazioni la Corte ha richiamato la precedente giurisprudenza (Cass. n. 39/2021) che aveva statuito che nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all’indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l’occupante della prova contraria dell’anomala infruttuosità di quello specifico immobile.

Il precedente delle Sezioni Unite

Il principio era stato affermato dalla Corte anche a Sezione Unite (Cass. S.U. n. 33645/2022). La Corte aveva stabilito che in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento.

Nella medesima sentenza si è anche precisato che, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.

Cassazione Civile Ord. n. 17176 anno 2024

ATTENZIONE:

I contenuti di questa pagina non possono in alcun modo sostituire l’intervento di un professionista qualificato.

Per ricevere assistenza o consulenza in materia di diritto delle successioni è possibile richiedere una consulenza legale ad uno dei nostri avvocati oppure fissare un appuntamento presso una delle sedi del nostro studio legale [Roma o Milano]

Torna in alto